Art. 160.

  1. Il sesto comma dell'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e' abrogato.
 
           Nota all'art. 160:
            - Il testo vigente dell'art.  99  del  regio  decreto  16
          marzo 1942,
           n.   267   (Disciplina   del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione  controllata,   e   della
          liquidazione  coatta  amministrativa),  come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  99   (Istruzione   dell'opposizione   e   sentenza
          relativa).  -  Il  giudice delegato provvede all'istruzione
          delle varie cause di opposizione e quindi  fissa  l'udienza
          per  la  discussione  davanti al collegio a norma dell'art.
          189 del codice di procedura civile.
            Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione  e
          altre  richiedono  lunga  istruzione,  il giudice pronuncia
          ordinanza con  la  quale  separa  le  cause  e  rimette  al
          collegio quelle mature per la decisione.
            Il  tribunale  pronuncia su tutte le opposizioni, che gli
          sono rimesse, con unica sentenza.  Nella  ipotesi  prevista
          dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile,
          il  tribunale  puo'  ammettere  provvisoriamente al passivo
          tutto o in parte il credito contestato.
            La sentenza deve essere affissa alla  porta  esterna  del
          tribunale  entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e'
          provvisoriamente esecutiva. Il  cancelliere  da'  immediato
          avviso  dell'avvenuta  pubblicazione  ai  procuratori delle
          parti, a  norma  dell'art.  136  del  codice  di  procedura
          civile.
            Il   termine   per   appellare   e'  di  giorni  quindici
          dall'affissione  della  sentenza.  Si  osservano   per   il
          giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in
          quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione
          decorre  dal  giorno  dell'affissione  della sentenza ed e'
          ridotto della meta'.".