Art. 161.

  1.  Il  primo  comma  dell'articolo  156 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e' abrogato.
 
           Nota all'art. 161:
            -  Il  testo  vigente  dell'art. 156 del regio decreto 16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllata e
          della liquidazione coatta amministrativa), come  modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  156  (Organi  e  provvedimenti conservativi). - E'
          facoltativa la nomina del comitato dei creditori.
            Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.".