Art. 161. 1. Il primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.
Nota all'art. 161: - Il testo vigente dell'art. 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 156 (Organi e provvedimenti conservativi). - E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.".