Art. 107.
                    Funzioni mantenute allo Stato

    1.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
    a)  all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento  delle attivita'
delle  amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e periferiche, delle
regioni,  delle  province, dei comuni, delle comunita' montane, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione  pubblica  e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
    b)  alla  deliberazione  e  alla  revoca, d'intesa con le regioni
interessate,  dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
    c)  alla  emanazione,  d'intesa  con  le  regioni interessate, di
ordinanze  per  l'attuazione  di interventi di emergenza, per evitare
situazioni  di  pericolo,  o  maggiori  danni a persone o a cose, per
favorire  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita nelle aree
colpite  da  eventi  calamitosi  e  nelle  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
    d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    e)  alla  fissazione  di  norme  generali  di  sicurezza  per  le
attivita' industriali, civili e commerciali;
    f) alle funzione operative riguardanti:
    1)  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  e  l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
    2)  la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati,  dei  piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
    3)  il  soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli  incendi  e  lo  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli  incendi
boschivi;
    4)  lo  svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
    g)  la  promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
    2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), d), e), e al numero 1)
della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.