Art. 108.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

  1. Tutte  le  funzioni  amministrative  non  espressamente indicate
    nelle  disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni
    e agli enti locali e tra queste, in particolare:
    a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
    1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
    dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
    2)   all'attuazione  di  interventi  urgenti  in  caso  di  crisi
    determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza di eventi di cui
    all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b), della legge 24 febbraio
    1992,  n.  225,  avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco;
    3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
    emergenza  in  caso  di  eventi calamitosi di cui all'articolo 2,
    comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
    4)  all'attuazione  degli  interventi  necessari  per favorire il
    ritorno  alle  normali  condizioni  di vita nelle aree colpite da
    eventi calamitosi;
    5)  allo  spegnimento  degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
    stabilito  al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo
    107;
    6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
    avversita'   atmosferica,   ivi   compresa  l'individuazione  dei
territori  danneggiati  e  delle  provvidenze  di  cui  alla legge 14
febbraio 1992, n. 185;
    7)   agli   interventi  per  l'organizzazione  e  l'utilizzo  del
volontariato.
    b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
    1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle attivita' di
previsione  e  degli  interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai   programmi  e  piani  regionali,  con  l'adozione  dei  connessi
provvedimenti amministrativi;
    2)  alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
    3)  alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali  di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti, anche di
natura  tecnica,  da  attivare  in  caso  di eventi calamitosi di cui
all'articolo  2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
    c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
    1)   all'attuazione,  in  ambito  comunale,  delle  attivita'  di
previsione  e  degli  interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
    2)   all'adozione  di  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli
relativi  alla  preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    3)  alla  predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza,  anche  nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla  legge  8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunita'  montane,  e  alla  cura  della loro attuazione, sulla base
degli indirizzi regionali;
    4)  all'attivazione  dei  primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
    5)  alla  vigilanza  sull'attuazione,  da  parte  delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
    6)  all'utilizzo  del volontariato di protezione civile a livello
comunale  e/o  intercomunale,  sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.