Art. 109.
                        Riordino di strutture
             e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi,
in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
    b) il Comitato operativo della protezione civile.
  2.  Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
  a)  Direzione  generale  della  protezione  civile  e  dei  servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
  b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  c)  Dipartimento  della  protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.