Art. 112 
 
               Modalita' della verifica di conformita' 
           (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. E' data comunicazione all'esecutore del luogo e  del  giorno  in
cui  e'  effettuata  la  verifica  di  conformita',  con  l'invito  a
intervenire personalmente o per mezzo di un suo  rappresentante,  per
partecipare al procedimento. 
  2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita'
di materiali da sottoporre a verifica  sono  definiti  dai  piani  di
campionamento riportati in contratto  e  le  quantita'  di  materiali
eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti  dall'esecutore
e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano
dopo le verifiche. 
  3.  Qualora  necessario,  l'esecutore  mette  a   disposizione   il
personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle  prove
prescritte per la verifica di conformita'. 
  4. L'organo di verifica puo' avvalersi dei risultati e delle  prove
eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni,  senza
ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.