Art. 116 
 
               Determinazioni dell'organo di verifica 
           (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Qualora l'esecutore non concordi  con  l'esito  delle  prove  di
verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il  relativo
verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art.
115,  puo'  inviare  all'organo   di   verifica   controdeduzioni   e
documentazioni. 
  2. Sulla  base  di  quanto  prodotto  dall'esecutore,  l'organo  di
verifica, entro dieci giorni  dalla  ricezione,  puo'  confermare  la
proposta gia' formulata o modificarla esponendo le ragioni. 
  3. L'organo cui compete decidere l'accettazione  o  il  rifiuto  di
quanto sottoposto a  verifica,  assume  la  determinazione  con  atto
formale da comunicare all'esecutore. Tale atto puo' essere impugnato,
presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalita'
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
  4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore  entro
un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto  inutilizzato
per la prima presentazione alle prove  di  verifica  di  conformita',
maggiorato di un tempo non superiore alla meta'  del  termine  stesso
previsto nel contratto. 
  5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entita' e  comunque
tali da non pregiudicare la  funzionalita'  e  l'estetica  del  bene,
l'organo di  verifica  ha  facolta'  di  concedere  un  termine,  non
superiore a 30 giorni, entro il  quale  l'esecutore  deve  provvedere
alla  eliminazione  del  difetto.  Qualora  tali  difetti   risultino
ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale,  la  somma
che, in  conseguenza  dei  difetti  riscontrati,  deve  detrarsi  dal
credito dell'esecutore.