Art. 116 Determinazioni dell'organo di verifica (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, puo' inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni. 2. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, puo' confermare la proposta gia' formulata o modificarla esponendo le ragioni. 3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto puo' essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti. 4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita', maggiorato di un tempo non superiore alla meta' del termine stesso previsto nel contratto. 5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entita' e comunque tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facolta' di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.