Art. 117 
 
         Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati 
           (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In relazione  alla  tipologia  degli  oggetti  contrattuali,  su
decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in  caso  di  rifiuto,
sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita'
adeguate,  al  fine  di  impedirne  la  ripresentazione  in  tempi  e
occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che
l'oggetto stesso possa essere  utilmente  rilavorato  e  ripresentato
alle prove di verifica. 
  2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli  oggetti
contrattuali  rifiutati  sono  ritirati  entro  dieci  giorni   dalla
ricezione della comunicazione  di  rifiuto.  Trascorso  tale  termine
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla  rimozione
e all'immagazzinamento degli stessi,  anche  in  luoghi  estranei,  a
rischio e spese dell'esecutore, oppure alla  vendita,  per  conto,  a
rischio e spese dell'esecutore. 
  3. In ogni caso l'Amministrazione non  risponde  dei  danni  o  dei
deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali  rifiutati  durante
l'immagazzinamento o il trasporto.