Art. 180 
 
 
                   (Partenariato pubblico privato) 
 
  1. Il contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo' avere ad
oggetto anche la progettazione di fattibilita' tecnico ed economica e
la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. 
  2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i  ricavi  di
gestione dell'operatore economico provengono dal canone  riconosciuto
dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra  forma  di  contropartita
economica ricevuta dal  medesimo  operatore  economico,  anche  sotto
forma di introito diretto  della  gestione  del  servizio  ad  utenza
esterna. 
  3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il  trasferimento
del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione  a
quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio
di  disponibilita'  o,  nei  casi  di  attivita'   redditizia   verso
l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo  3,
comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il  contenuto  del  contratto  e'
definito tra le parti in modo  che  il  recupero  degli  investimenti
effettuati  e  dei  costi  sostenuti  dall'operatore  economico,  per
eseguire il lavoro o  fornire  il  servizio,  dipenda  dall'effettiva
fornitura del servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume  dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso,  dal
rispetto  dei  livelli  di  qualita'  contrattualizzati,  purche'  la
valutazione  avvenga  ex  ante.  Con  il  contratto  di  partenariato
pubblico privato sono altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti
sui corrispettivi, derivanti da fatti  non  imputabili  all'operatore
economico. 
  4. A fronte della disponibilita'  dell'opera  o  della  domanda  di
servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo' scegliere  di  versare
un canone all'operatore economico che e' proporzionalmente ridotto  o
annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita' dell'opera,
nonche' ridotta o mancata prestazione dei  servizi.  Tali  variazioni
del canone  devono,  in  ogni  caso,  essere  in  grado  di  incidere
significativamente  sul  valore  attuale  netto  dell'insieme   degli
investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi' che  a  fronte
della disponibilita' dell'opera o della  domanda  di  servizi,  venga
corrisposta una diversa utilita' economica comunque pattuita ex ante,
ovvero  rimette  la  remunerazione  del  servizio  allo  sfruttamento
diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto
si assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato  della
domanda del servizio medesimo. 
  6. L'equilibrio economico finanziario, come  definito  all'articolo
3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la  corretta
allocazione  dei  rischi  di  cui  al  comma  4.  Ai  soli  fini  del
raggiungimento   del   predetto   equilibrio,   in   sede   di   gara
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  stabilire  anche  un  prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione  di  beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse  pubblico.  A
titolo  di  contributo  puo'  essere  riconosciuto  un   diritto   di
godimento,  la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente
connessa all'opera  da  affidare  in  concessione.  Le  modalita'  di
utilizzazione dei beni immobili  sono  definite  dall'amministrazione
aggiudicatrice e costituiscono uno dei  presupposti  che  determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In  ogni  caso,
l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali
garanzie pubbliche o  di  ulteriori  meccanismi  di  finanziamento  a
carico della pubblica amministrazione, non puo' essere  superiore  al
trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo
di eventuali oneri finanziari. 
  7. La documentata disponibilita' di un finanziamento e'  condizione
di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico
privato.  La  sottoscrizione  del  contratto  ha  luogo   previa   la
presentazione di  idonea  documentazione  inerente  il  finanziamento
dell'opera. Il contratto e' risolto di diritto ove  il  contratto  di
finanziamento  non  sia  perfezionato   entro   dodici   mesi   dalla
sottoscrizione del contratto. 
  8. Nella tipologia dei contratti di cui al  comma  1  rientrano  la
finanza di progetto, la concessione di  costruzione  e  gestione,  la
concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere  pubbliche,
il  contratto  di  disponibilita'  e  qualunque  altra  procedura  di
realizzazione in partenariato di opere o servizi  che  presentino  le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.