Art. 181 
 
                     (Procedure di affidamento) 
 
  1. La scelta dell'operatore  economico  avviene  con  procedure  ad
evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 
  2. Salva l'ipotesi in cui  l'affidamento  abbia  ad  oggetto  anche
l'attivita' di progettazione come prevista dall'articolo  180,  comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono  all'affidamento  dei
contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno  schema
di contratto e  di  piano  economico  finanziario,  che  disciplinino
l'allocazione  dei  rischi  tra  amministrazione   aggiudicatrice   e
operatore economico. 
  3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria  con  riferimento
all'analisi  della  domanda  e  dell'offerta,  della   sostenibilita'
economico-finanziaria  e  economico-sociale   dell'operazione,   alla
natura e alla intensita' dei diversi rischi presenti  nell'operazione
di partenariato, anche utilizzando tecniche di  valutazione  mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme  di  partenariato  pubblico   privato   in   alternativa   alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
  4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il   controllo
sull'attivita' dell'operatore economico attraverso la predisposizione
ed  applicazione  di  sistemi  di  monitoraggio,  secondo   modalita'
definite da linee  guida  adottate  dall'ANAC,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza
in capo all'operatore economico dei  rischi  trasferiti.  L'operatore
economico e' tenuto a  collaborare  ed  alimentare  attivamente  tali
sistemi.