Art. 182 
 
                    (Finanziamento del progetto) 
 
  1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando  idonei
strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la  finanza  di   progetto.   Il
finanziamento  puo'  anche  riguardare  il  conferimento   di   asset
patrimoniali  pubblici  e  privati.  La  remunerazione  del  capitale
investito e' definita nel contratto. 
  2. Il contratto definisce i  rischi  trasferiti,  le  modalita'  di
monitoraggio della  loro  permanenza  entro  il  ciclo  di  vita  del
rapporto contrattuale e le  conseguenze  derivanti  dalla  anticipata
estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico. 
  3.  Il  verificarsi  di  fatti  non   riconducibili   all'operatore
economico  che   incidono   sull'equilibrio   del   piano   economico
finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare  mediante  la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio.  La  revisione  deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo  all'operatore
economico e delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario
relative al contratto. Ai fini della tutela  della  finanza  pubblica
strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione  dei
rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate  con
contributo a carico dello Stato, la  revisione  e'  subordinata  alla
previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS).  Negli   altri   casi,   e'   facolta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice sottoporre la revisione alla  previa  valutazione  del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario, le parti possono recedere dal  contratto.  All'operatore
economico spetta il valore  delle  opere  realizzate  e  degli  oneri
accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.