Art. 185 
 
 
(Emissione di obbligazioni e di  titoli  di  debito  da  parte  delle
                       societa' di progetto.) 
 
  1. Al fine di realizzare una  singola  infrastruttura  o  un  nuovo
servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di  progetto  di  cui
all'articolo 184 nonche' le societa'  titolari  di  un  contratto  di
partenariato pubblico privato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche
in deroga ai limiti di cui agli  articoli  2412  e  2483  del  codice
civile,  purche'  destinati  alla  sottoscrizione  da   parte   degli
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che  sono
da intendersi  inclusi  in  ogni  caso  tra  i  suddetti  investitori
qualificati  altresi'  le  societa'  ed  altri   soggetti   giuridici
controllati da investitori qualificati ai  sensi  dell'articolo  2359
del codice civile; detti obbligazioni  e  titoli  di  debito  possono
essere dematerializzati e non possono essere  trasferiti  a  soggetti
che  non  siano  investitori  qualificati  come  sopra  definiti.  In
relazione ai titoli emessi ai sensi  del  presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e  secondo,  e  da
2415 a 2420 del codice civile. 
  2. La documentazione  di  offerta  deve  riportare  chiaramente  ed
evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo  di
rischio associato all'operazione. 
  3. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero  fino
alla scadenza delle  obbligazioni  e  dei  titoli  medesimi,  possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni  e  da  fondi
privati, secondo le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa' operanti nella gestione  dei  servizi  di  cui  all'articolo
3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle  societa'
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di  infrastrutture  di
trasporto di gas e  delle  concessioni  di  stoccaggio  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari
delle autorizzazioni per la realizzazione di  reti  di  comunicazione
elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e
alle societa' titolari delle licenze individuali per  l'installazione
e la fornitura di reti  di  telecomunicazioni  pubbliche  di  cui  al
predetto decreto n. 259 del 2003, nonche'  a  quelle  titolari  delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma, il decreto
di cui al comma 3 e' adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  5. Le garanzie, reali e  personali  e  di  qualunque  altra  natura
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che  assistono  le
obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore
dei sottoscrittori o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  pregiudicano
quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente  codice,  in
relazione  alla  facolta'  del  contraente   generale   di   emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito. 
 
          Note all'art. 185 
              - Si riportano gli articoli  2412  e  2483  del  Codice
          civile: 
              "Art. 2412 (Limiti all'emissione) 
              La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o
          nominative per  somma  complessivamente  non  eccedente  il
          doppio del capitale sociale, della riserva legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato. I sindaci attestano  il  rispetto  del  suddetto
          limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere. 
              I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
          di obbligazioni destinate  ad  essere  quotate  in  mercati
          regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          ovvero di obbligazioni che danno il  diritto  di  acquisire
          ovvero di sottoscrivere azioni. 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'. 
              Abrogato.". 
              "Art. 2483 (Emissione di titoli di debito) 
              Se l'atto costitutivo  lo  prevede,  la  societa'  puo'
          emettere titoli di debito. In tal caso  l'atto  costitutivo
          attribuisce  la  relativa  competenza  ai   soci   o   agli
          amministratori  determinando  gli  eventuali   limiti,   le
          modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione. 
              I titoli emessi ai sensi del precedente  comma  possono
          essere sottoscritti soltanto da  investitori  professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli  di
          debito, chi li trasferisce risponde  della  solvenza  della
          societa' nei  confronti  degli  acquirenti  che  non  siano
          investitori  professionali  ovvero  soci   della   societa'
          medesima. 
              La  decisione  di  emissione  dei  titoli  prevede   le
          condizioni del prestito e le modalita' del rimborso  ed  e'
          iscritta a cura degli  amministratori  presso  il  registro
          delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
          della maggioranza dei possessori dei  titoli,  la  societa'
          possa modificare tali condizioni e modalita'. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.". 
              - Si riporta l'articolo 100 del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              "Art. 100 (Casi di inapplicabilita') 
              1. Le disposizioni del presente Capo non  si  applicano
          alle offerte: 
              a)  rivolte  ai  soli  investitori  qualificati,   come
          definiti dalla Consob con regolamento in  base  ai  criteri
          fissati dalle disposizioni comunitarie; 
              b) rivolte a un numero  di  soggetti  non  superiore  a
          quello indicato dalla Consob con regolamento; 
              c) di ammontare  complessivo  non  superiore  a  quello
          indicato dalla Consob con regolamento; 
              d) aventi a oggetto strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli di  capitale  emessi  da  o  che  beneficiano  della
          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro
          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a
          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              e) aventi a oggetto strumenti finanziari  emessi  dalla
          Banca Centrale Europea o dalle  banche  centrali  nazionali
          degli Stati membri dell'Unione europea; 
              f) aventi ad oggetto strumenti diversi  dai  titoli  di
          capitale emessi in modo continuo o  ripetuto  da  banche  a
          condizione che tali strumenti: 
              1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 
              2) non  conferiscano  il  diritto  di  sottoscrivere  o
          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano
          collegati ad uno strumento derivato; 
              3) diano veste materiale  al  ricevimento  di  depositi
          rimborsabili; 
              4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
          a norma degli  articoli  da  96  a  96-quater  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              g) aventi ad oggetto strumenti  del  mercato  monetario
          emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. 
              2.  La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le
          offerte al pubblico di prodotti finanziari  alle  quali  le
          disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto  o
          in parte. 
              3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere  un
          prospetto ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni
          comunitarie in occasione dell'offerta  degli  strumenti  di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.". 
              - Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Si riportano gli  articolo  2413  e  2414-bis,  commi
          primo e secondo, del Codice Civile: 
              "Art. 2413 (Riduzione del capitale) 
              Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto  comma
          dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso  obbligazioni
          non puo' ridurre  volontariamente  il  capitale  sociale  o
          distribuire  riserve  se   rispetto   all'ammontare   delle
          obbligazioni ancora in circolazione il  limite  di  cui  al
          primo  comma  dell'articolo  medesimo  non   risulta   piu'
          rispettato. 
              Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
          le riserve diminuiscono  in  conseguenza  di  perdite,  non
          possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
          sociale, della riserva legale e delle  riserve  disponibili
          non eguagli la meta' dell'ammontare delle  obbligazioni  in
          circolazione.". 
              "Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie) 
              La  deliberazione  di  emissione  di  obbligazioni  che
          preveda la costituzione di  garanzie  reali  a  favore  dei
          sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto  dei
          sottoscrittori, compia  le  formalita'  necessarie  per  la
          costituzione delle garanzie medesime. 
              Qualora  un  azionista  pubblico  garantisca  i  titoli
          obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. 
              (Omissis).". 
              - Si riportano gli articoli da 2415 a 2420  del  Codice
          civile: 
              "Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti) 
              L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 
              1) sulla  nomina  e  sulla  revoca  del  rappresentante
          comune; 
              2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 
              3) sulla proposta di amministrazione controllata  e  di
          concordato; 
              4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per  le   spese
          necessarie  alla  tutela  dei  comuni   interessi   e   sul
          rendiconto relativo; 
              5)  sugli  altri  oggetti  d'interesse   comune   degli
          obbligazionisti. 
              L'assemblea   e'    convocata    dal    consiglio    di
          amministrazione,  dal   consiglio   di   gestione   o   dal
          rappresentante degli obbligazionisti, quando  lo  ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti che rappresentino il ventesimo  dei  titoli
          emessi e non estinti. 
              Si applicano  all'assemblea  degli  obbligazionisti  le
          disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei  soci
          e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
          ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.  Per  la
          validita' delle  deliberazioni  sull'oggetto  indicato  nel
          primo comma, numero  2,  e'  necessario  anche  in  seconda
          convocazione il voto favorevole degli  obbligazionisti  che
          rappresentino la meta'  delle  obbligazioni  emesse  e  non
          estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema  di
          gestione accentrata la legittimazione all'intervento  e  al
          voto nell'assemblea degli obbligazionisti  e'  disciplinata
          dalle leggi speciali. 
              La societa', per le obbligazioni da essa  eventualmente
          possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni. 
              All'assemblea degli obbligazionisti  possono  assistere
          gli amministratori, i sindaci e i componenti del  consiglio
          di gestione o di sorveglianza.". 
              "Art.   2416    (Impugnazione    delle    deliberazioni
          dell'assemblea). 
              Le    deliberazioni    prese    dall'assemblea    degli
          obbligazionisti sono impugnabili  a  norma  degli  articoli
          2377 e 2379. Le  percentuali  previste  dall'articolo  2377
          sono calcolate con riferimento all'ammontare  del  prestito
          obbligazionario e  alla  circostanza  che  le  obbligazioni
          siano quotate in mercati regolamentati. 
              L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale,  nella
          cui giurisdizione la societa' ha sede,  in  contraddittorio
          del rappresentante degli obbligazionisti.". 
              "Art. 2417 (Rappresentante comune). 
              Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
          degli obbligazionisti e possono essere  nominate  anche  le
          persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
          investimento nonche' le societa'  fiduciarie.  Non  possono
          essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
          e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli  amministratori,
          i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice  e  coloro
          che si  trovano  nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
          2399. 
              Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
          2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto  dal
          tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o  degli
          amministratori della societa'. 
              Il rappresentante comune dura in carica per un  periodo
          non  superiore  a  tre  esercizi  sociali  e  puo'   essere
          rieletto. L'assemblea degli  obbligazionisti  ne  fissa  il
          compenso. Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua
          nomina   il   rappresentante   comune   deve    richiederne
          l'iscrizione nel registro delle imprese.". 
              "Art.  2418  (Obblighi  e  poteri  del   rappresentante
          comune) 
              Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
          delle deliberazioni dell'assemblea  degli  obbligazionisti,
          tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
          societa' e assistere alle  operazioni  di  sorteggio  delle
          obbligazioni. Egli ha diritto  di  assistere  all'assemblea
          dei soci. 
              Per  la   tutela   degli   interessi   comuni   ha   la
          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche
          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato
          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta
          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della
          societa' debitrice.". 
              "Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). 
              Le   disposizioni   degli   articoli   precedenti   non
          precludono le  azioni  individuali  degli  obbligazionisti,
          salvo che queste siano incompatibili con  le  deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'articolo 2415.". 
              "Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni) 
              Le  operazioni   per   l'estrazione   a   sorte   delle
          obbligazioni  devono  farsi,  a  pena  di  nullita',   alla
          presenza del rappresentante comune o, in  mancanza,  di  un
          notaio.". 
              - Si riporta l'articolo  3-bis  del  decreto  legge  13
          agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
              "Art.  3-bis  (Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali) 
              1. A  tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 90, della  legge  7  aprile
          2014, n. 56. Qualora gli  enti  locali  non  aderiscano  ai
          predetti enti di governo entro  il  1°  marzo  2015  oppure
          entro  sessanta  giorni  dall'istituzione  o   designazione
          dell'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  ai
          sensi del comma 2 dell'articolo  13  del  decreto-legge  30
          dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti
          di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione
          prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e  le  loro  deliberazioni
          sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi
          senza necessita' di ulteriori deliberazioni,  preventive  o
          successive, da parte degli organi degli enti locali.  Nella
          menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
          sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
          per la forma di affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le
          ragioni con riferimento agli obiettivi di  universalita'  e
          socialita', di efficienza, di economicita'  e  di  qualita'
          del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione  degli
          interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
          affidatario,  la  relazione  deve  comprendere   un   piano
          economico-finanziario che, fatte salve le  disposizioni  di
          settore, contenga anche la proiezione, per  il  periodo  di
          durata dell'affidamento, dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
          investimenti  e  dei   relativi   finanziamenti,   con   la
          specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in   house,
          dell'assetto  economico-patrimoniale  della  societa',  del
          capitale     proprio     investito     e     dell'ammontare
          dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il  piano
          economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
          di  credito   o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo  degli
          intermediari finanziari, ai  sensi  dell'articolo  106  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
          di revisione  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  23
          novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento  in  house,
          gli  enti  locali  proprietari  procedono,  contestualmente
          all'affidamento,  ad  accantonare  pro  quota   nel   primo
          bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una  somma
          pari all'impegno  finanziario  corrispondente  al  capitale
          proprio previsto per il  triennio  nonche'  a  redigere  il
          bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              2-bis.    L'operatore    economico     succeduto     al
          concessionario iniziale, in via universale  o  parziale,  a
          seguito di operazioni societarie effettuate  con  procedure
          trasparenti,  comprese  fusioni   o   acquisizioni,   fermo
          restando il  rispetto  dei  criteri  qualitativi  stabiliti
          inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
          scadenze  previste.  In  tale  ipotesi,  anche  su  istanza
          motivata del gestore, il  soggetto  competente  accerta  la
          persistenza dei criteri qualitativi e la  permanenza  delle
          condizioni di equilibrio economico-finanziario al  fine  di
          procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,
          anche tramite l'aggiornamento del termine  di  scadenza  di
          tutte o di  alcune  delle  concessioni  in  essere,  previa
          verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive  modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'   di
          regolazione competente, ove istituita, da effettuare  anche
          con riferimento al programma degli  interventi  definito  a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
          risorse derivanti  da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali ai sensi dell'articolo  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
              4-bis. Le spese in conto capitale, ad  eccezione  delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
              5. abrogato 
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle
          politiche   retributive    stabiliti    dall'ente    locale
          controllante ai sensi dell'articolo 18,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge n. 112 del 2008. 
              6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
          disposizioni, comprese quelle  di  carattere  speciale,  in
          materia di servizi pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.". 
              -  Si  riportano  gli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
          rete di trasporto regionale) 
              1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche  ai
          fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma  2,  lettera
          g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la  rete
          costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti  di
          importazione ed esportazione  e  relative  linee  collegate
          necessarie   al   loro    funzionamento,    dai    gasdotti
          interregionali,  dai  gasdotti  collegati  agli  stoccaggi,
          nonche'   dai   gasdotti    funzionali    direttamente    e
          indirettamente  al  sistema  nazionale  del  gas.  La  rete
          nazionale  di  gasdotti,  inclusi   i   servizi   accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
              1-bis. Possono essere classificati  come  reti  facenti
          parte della Rete  di  Trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              1-ter. I clienti  finali  diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.". 
              "Art. 11 (Attivita' di stoccaggio) 
              1.  L'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in
          giacimenti o unita' geologiche  profonde  e'  svolta  sulla
          base di concessione, di durata non superiore a venti  anni,
          rilasciata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato ai richiedenti che abbiano  la  necessaria
          capacita'  tecnica,  economica  ed  organizzativa   e   che
          dimostrino di poter svolgere, nel  pubblico  interesse,  un
          programma di stoccaggio rispondente alle  disposizioni  del
          presente decreto. La concessione e' accordata,  sentito  il
          comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se  le
          condizioni del giacimento  o  delle  unita'  geologiche  lo
          consentono, secondo le disposizioni della legge  26  aprile
          1974, n. 170, come modificata  dal  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e'  approvato  il
          disciplinare tipo per  le  concessioni  di  stoccaggio  nel
          quale sono stabiliti le  modalita'  di  espletamento  delle
          attivita'  di  stoccaggio,  gli  obiettivi  qualitativi,  i
          poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti. 
              2. Nel caso  in  cui  un  titolare  di  concessione  di
          coltivazione richieda una  concessione  di  stoccaggio,  il
          conferimento di quest'ultima comprende  la  concessione  di
          coltivazione con i relativi diritti  ed  obbligazioni,  che
          pertanto viene contestualmente a  cessare.  Successivamente
          all'entrata in vigore delle disposizioni sulla  separazione
          contabile,  gestionale  e  societaria  delle  attivita'  di
          stoccaggio  di  cui  all'articolo  21,   il   titolare   di
          concessione di  coltivazione,  all'atto  della  domanda  di
          concessione   di   stoccaggio,    indica    al    Ministero
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   il
          soggetto,  in  possesso  dei  requisiti   di   legge,   cui
          attribuire la relativa concessione di stoccaggio. 
              3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario
          di  stoccaggio,   anche   in   deroga   alle   disposizioni
          dell'articolo 21, di continuare a produrre da  livelli  del
          giacimento  non  adibiti  a  stoccaggio.  Sulle  produzioni
          residue non sono  dovute  le  aliquote  di  prodotto  della
          coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          25 novembre 1996, n. 625. 
              4. Le concessioni di stoccaggio vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
          disciplina del presente decreto,  si  intendono  confermate
          per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
          relative concessioni  di  coltivazione,  con  i  rispettivi
          diritti ed obbligazioni, che  pertanto  vengono  a  cessare
          alla stessa data. 
              5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974,
          n.  170,  le  parole:  «ai  titolari  di   concessioni   di
          coltivazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti    «ai
          richiedenti».". 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle comunicazioni elettroniche) e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,
          n. 214, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre
          2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              "Art.  46   (Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto) 
              1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione  e
          all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  e  delle   opere   connesse,   ovvero
          all'aumento della capacita' dei terminali  esistenti,  sono
          rilasciati a seguito di procedimento unico ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la regione interessata, previa valutazione  di
          impatto ambientale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'articolo  14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.".