Art. 187 
 
  (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita') 
 
  1. Per la realizzazione,  l'acquisizione  ed  il  completamento  di
opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  i   committenti   tenuti
all'applicazione del presente  codice  possono  avvalersi  anche  del
contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto  pubblico
di lavori, salvo che questi ultimi  abbiano  un  carattere  meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal  presente  codice,  determina  i  requisiti  soggettivi,
funzionali,  economici,  tecnico-realizzativi  ed  organizzativi   di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche  dell'opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche'  i  parametri
di  valutazione   tecnica   ed   economico-finanziaria   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
  3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea  costituita  dal  soggetto  finanziatore  ed  al  soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno,  in  relazione  alla  specifica
obbligazione assunta, ovvero  un  contraente  generale.  In  caso  di
fallimento,  inadempimento  o  sopravvenienza  di   qualsiasi   causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei  due
soggetti costituenti l'associazione temporanea  di  imprese,  l'altro
puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con  altro  soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche. 
  4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante  resta  in
ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione  e
dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo  le  modalita'
previste. 
  5. Il soggetto  finanziatore,  autorizzato  ai  sensi  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
deve dimostrare alla stazione appaltante che  dispone,  se  del  caso
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in  associazione
temporanea con un  soggetto  realizzatore,  dei  mezzi  necessari  ad
eseguire l'appalto.  L'offerente  puo'  anche  essere  un  contraente
generale. 
  6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di
fattibilita'. L'aggiudicatari o  provvede  alla  predisposizione  dei
successivi livelli progettuali e dall'esecuzione dell'opera. 
  7. L'opera oggetto del  contratto  di  locazione  finanziaria  puo'
seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici,  edilizi  ed
espropriativi;  l'opera  puo'  essere  realizzata   su   area   nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. 
 
          Note all'art. 187 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O..