Art. 189 
 
             (Interventi di sussidiarieta' orizzontale) 
 
  1. Le aree riservate al verde pubblico urbano  e  gli  immobili  di
origine  rurale,  riservati  alle  attivita'  collettive  sociali   e
culturali  di  quartiere,  con  esclusione  degli  immobili  ad   uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e  delle  norme  previste  negli  strumenti  urbanistici   attuativi,
comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per  quanto
concerne la manutenzione, con  diritto  di  prelazione  ai  cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei  principi  di  non
discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento. A tal  fine  i
cittadini residenti costituiscono un consorzio del  comprensorio  che
raggiunga  almeno  il   66   per   cento   della   proprieta'   della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla
gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma
da  parte  dei  cittadini  costituiti  in  consorzi  anche   mediante
riduzione dei tributi propri. 
  2. Per la realizzazione di opere di  interesse  locale,  gruppi  di
cittadini organizzati possono formulare all'ente locale  territoriale
competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di  salvaguardia
degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di  mezzi
di finanziamento, senza oneri  per  l'ente  medesimo.  L'ente  locale
provvede sulla proposta, con il  coinvolgimento,  se  necessario,  di
eventuali  soggetti,  enti  ed  uffi  ci   interessati,   f   ornendo
prescrizioni ed  assistenza.  Gli  enti  locali  possono  predisporre
apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i  processi  di
cui al presente comma. 
  3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta
stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine  l'ente  locale
puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione  delle  proposte
formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali
del procedimento  di  realizzazione  e  i  tempi  di  esecuzione.  La
realizzazione degli  interventi  di  cui  ai  commi  da  2  a  5  che
riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela   storico-artistica   o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle  disposizioni  di  legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  4. Le opere  realizzate  sono  acquisite  a  titolo  originario  al
patrimonio indisponibile dell'ente competente. 
  5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo' in  ogni
caso dare luogo ad oneri  fiscali  ed  amministrativi  a  carico  del
gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore  aggiunto.
Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione  delle
opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse  in
detrazione  dall'imposta  sul  reddito  dei  soggetti  che  le  hanno
sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti  di
ammontare e delle modalita' di cui  all'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione,  e  per
il periodo di applicazione delle agevolazioni previste  dal  medesimo
articolo 1. Successivamente, ne  sara'  prevista  la  detrazione  dai
tributi propri dell'ente competente. 
  6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi  1,
2, e  3  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in  materia  di
valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. 
 
          Note all'art. 189 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica): 
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di recupero del patrimonio edilizio) 
              1. Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si   detrae   dall'imposta   lorda,   fino   alla
          concorrenza  del  suo  ammontare,  una  quota  delle  spese
          sostenute sino ad un importo massimo delle stesse  di  lire
          150 milioni ed effettivamente  rimaste  a  carico,  per  la
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),  b),
          c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          sulle  parti  comuni  di  edificio  residenziale   di   cui
          all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
          d) dell'articolo 31 della legge  5  agosto  1978,  n.  457,
          effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
          qualsiasi categoria catastale, anche  rurali,  possedute  o
          detenute e sulle loro pertinenze. Tra  le  spese  sostenute
          sono comprese quelle di  progettazione  e  per  prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e alla messa a norma degli edifici ai sensi della  legge  5
          marzo  1990,  n.  46,  per  quanto  riguarda  gli  impianti
          elettrici, e delle norme  UNI-CIG,  di  cui  alla  legge  6
          dicembre 1971, n. 1083,  per  gli  impianti  a  metano.  La
          stessa detrazione, con le medesime condizioni e i  medesimi
          limiti,   spetta   per   gli   interventi   relativi   alla
          realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  pertinenziali
          anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, all'adozione di  misure  finalizzate  a  prevenire  il
          rischio del compimento di atti illeciti da parte di  terzi,
          alla realizzazione  di  opere  finalizzate  alla  cablatura
          degli edifici, al contenimento dell'inquinamento  acustico,
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di opere per la messa in sicurezza statica, in  particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare gli infortuni domestici.  Gli  interventi  relativi
          all'adozione di misure  antisismiche  e  all'esecuzione  di
          opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono  essere
          realizzati  sulle  parti  strutturali   degli   edifici   o
          complessi   di   edifici   collegati   strutturalmente    e
          comprendere interi  edifici  e,  ove  riguardino  i  centri
          storici, devono essere  eseguiti  sulla  base  di  progetti
          unitari e non su singole unita'  immobiliari.  Gli  effetti
          derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma  sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939,  n.
          1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura  del
          50 per cento. 
              1-bis. La detrazione compete, altresi',  per  le  spese
          sostenute   per   la   redazione    della    documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. 
              2. La detrazione stabilita al comma 1 e'  ripartita  in
          quote costanti nell'anno in cui  sono  state  sostenute  le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di  pari
          importo. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze  di  concerto
          con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
          nonche' le procedure  di  controllo,  da  effettuare  anche
          mediante l'intervento di  banche  o  della  societa'  Poste
          Italiane Spa, in funzione  del  contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  ovvero   mediante
          l'intervento delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  in
          funzione dell'osservanza delle norme in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza sul luogo di  lavoro  e  nei
          cantieri, previste dai  decreti  legislativi  19  settembre
          1994, n. 626, e  14  agosto  1996,  n.  494,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
          specifiche cause di decadenza dal diritto alla  detrazione.
          Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse  per
          edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia  stato
          richiesto  l'accatastamento  e  di   cui   risulti   pagata
          l'imposta comunale sugli immobili  (ICI)  per  gli  anni  a
          decorrere dal 1997, se dovuta. 
              4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2  e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili  o  inabitabili  o  interventi   finalizzati   al
          recupero   di   immobili   di   interesse    artistico    o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata   e'   applicata   limitatamente   alle    unita'
          immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata  di
          tre anni dall'inizio dei lavori. 
              6. La detrazione compete, per le  spese  sostenute  nel
          periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998  e
          in quello successivo, per una quota pari al  41  per  cento
          delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi  d'imposta
          in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000  e  2001,
          per una quota pari al 36 per cento. 
              7. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 le  detrazioni  previste  dai  precedenti  commi  possono
          essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  possono  essere
          trasferite per i rimanenti periodi di  imposta  di  cui  al
          comma   2   all'acquirente   persona   fisica   dell'unita'
          immobiliare. 
              8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati  ad
          incrementare le risorse di cui alla lettera b)  del  citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b). 
              9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 
              "40. Per i soggetti o i loro  aventi  causa  che  hanno
          presentato  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione
          edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della  legge  28
          febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni,   e
          dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
          successive modificazioni, il mancato pagamento  del  triplo
          della differenza tra la somma dovuta e quella  versata  nel
          termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge  n.
          724 del 1994, e  successive  modificazioni,  o  il  mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
          39, comma 5, della  medesima  legge  n.  724  del  1994,  e
          successive    modificazioni,    comporta     l'applicazione
          dell'interesse  legale  annuo  sulle   somme   dovute,   da
          corrispondere entro sessanta giorni dalla data di  notifica
          da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 
              41. E' ammesso il versamento  della  somma  di  cui  al
          comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali  di  pari
          importo. In tal caso, gli interessati  fanno  pervenire  al
          comune,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di   notifica
          dell'obbligo di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate  in
          scadenza,  comprensive   degli   interessi   maturati   dal
          pagamento della prima  rata  allegando  l'attestazione  del
          versamento della prima rata medesima. 
              42. Nei casi di cui al  comma  40,  il  rilascio  della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato all'avvenuto pagamento  dell'intera  oblazione,
          degli oneri concessori,  ove  dovuti,  e  degli  interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni". 
              10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,
          e successive modificazioni, deve intendersi nel  senso  che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione del parere  di  propria  competenza,  deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione  alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 
              11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota del 10 per cento),  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, dopo il numero  127-undecies)  e'
          inserito il seguente: 
              "127-duodecies)  prestazioni  di  servizi   aventi   ad
          oggetto la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica;".". 
              - Si riporta l'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica): 
              "Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed  accordi  di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita') 
              1.    Al     fine     di     favorire     l'innovazione
          dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
          economie,  nonche'  una  migliore  qualita'   dei   servizi
          prestati, le pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare
          contratti di sponsorizzazione ed accordi di  collaborazione
          con soggetti privati ed associazioni, senza fini di  lucro,
          costituite con atto notarile. 
              2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          dirette al  perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono
          escludere forme di conflitto di interesse  tra  l'attivita'
          pubblica e quella privata e devono comportare  risparmi  di
          spesa rispetto agli stanziamenti disposti.  Si  considerano
          iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di
          cui al primo  periodo  del  presente  comma,  anche  quelle
          finalizzate a favorire l'assorbimento  delle  emissioni  di
          anidride    carbonica    (CO2)    dall'atmosfera    tramite
          l'incremento e la  valorizzazione  del  patrimonio  arboreo
          delle aree urbane, nonche' eventualmente anche  quelle  dei
          comuni finalizzate alla creazione e  alla  manutenzione  di
          una rete di aree naturali ricadenti  nel  loro  territorio,
          anche nel rispetto delle disposizioni  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune
          puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
          sponsor all'interno  dei  documenti  recanti  comunicazioni
          istituzionali. La tipologia e le  caratteristiche  di  tali
          documenti sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto
          previsto   dalla   normativa   generale   in   materia   di
          sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi
          e giardini storici e le altre misure di tutela  delle  aree
          verdi urbane, lo sfruttamento di aree  verdi  pubbliche  da
          parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o  commerciali,
          anche  se  concesso  in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con
          modalita' tali da  non  compromettere,  in  ogni  caso,  la
          possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse  da  parte
          del pubblico. Per le sole amministrazioni dello  Stato  una
          quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento,  e'
          destinata ad incrementare  gli  stanziamenti  diretti  alla
          retribuzione di risultato  dei  dirigenti  appartenenti  al
          centro di responsabilita' che ha operato il risparmio;  una
          quota pari al 65 per cento resta  nelle  disponibilita'  di
          bilancio della amministrazione.  Tali  quote  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per le predette  finalita',  con  decreti  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.  La  rimanente  somma  costituisce  economia  di
          bilancio. La presente disposizione non si applica nei  casi
          in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di  collaborazione
          sono diretti a finanziare interventi, servizi  o  attivita'
          non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano,
          inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in  tema
          di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative  alle
          amministrazioni dei beni culturali ed  ambientali  e  dello
          spettacolo, nonche' ogni  altra  disposizione  speciale  in
          materia. 
              3. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              (Omissis).".