Art. 190 
 
 
                      (Baratto amministrativo) 
 
  1. Gli enti territoriali possono definire con apposita  delibera  i
criteri  e  le  condizioni  per  la  realizzazione  di  contratti  di
partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da  cittadini
singoli o associati, purche' individuati in relazione ad  un  preciso
ambito territoriale. I contratti possono riguardare  la  pulizia,  la
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o  strade,  ovvero
la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere,
interventi di decoro urbano, di recupero e  riuso  con  finalita'  di
interesse  generale,  di  aree  e  beni  immobili  inutilizzati.   In
relazione alla tipologia  degli  interventi,  gli  enti  territoriali
individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti  al  tipo
di attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero  comunque
utili alla comunita' di riferimento  in  un'ottica  di  recupero  del
valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.