Art. 70 
 
                  Elementi ed obiettivi del sistema 
                   di governo societario di gruppo 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 215-bis del  Codice,  l'ultima  societa'
controllante italiana dota il gruppo, in coerenza con  gli  obiettivi
previsti dall'art. 4 del presente regolamento e con  le  disposizioni
di attuazione del Titolo XV del Codice,  di  un  sistema  di  governo
societario, adeguato alla struttura, al modello di  business  e  alla
natura, portata e complessita' dei rischi del gruppo e delle  singole
societa' partecipate e controllate, che consente la sana  e  prudente
gestione del gruppo e che tiene conto degli interessi delle  societa'
che ne fanno  parte  e  delle  modalita'  attraverso  le  quali  tali
interessi contribuiscono all'obiettivo comune del  gruppo  nel  lungo
periodo, anche  in  termini  di  salvaguardia  del  patrimonio.  Tale
sistema, idoneo  ad  attuare  un  controllo  effettivo  sulle  scelte
strategiche del gruppo nel  suo  complesso,  nonche'  sull'equilibrio
gestionale delle singole societa', comprende almeno: 
    a) un'adeguata e trasparente struttura organizzativa che supporti
l'operativita' e le strategie del gruppo, nonche' procedure e presidi
che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; 
    b) la definizione  delle  strategie  e  politiche  di  gruppo  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 2; 
    c) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento,  anche
informativo, per le diverse aree di attivita'  tra  le  societa'  del
gruppo e l'ultima societa' controllante italiana, che  assicurino  un
adeguato flusso informativo  bottom-up  e  top-down,  secondo  quanto
previsto dall'art. 79; 
    d)  la  costituzione,  a  livello  di  gruppo,  di  una  adeguata
struttura  ed  organizzazione  per  la  gestione  dei  rischi,  anche
mediante una chiara definizione  dei  compiti  e  ripartizione  delle
responsabilita' tra le societa' del gruppo  e  delle  diverse  unita'
deputate al controllo, nonche' l'applicazione coerente di  meccanismi
di  controllo   interno,   ivi   inclusi   adeguati   meccanismi   di
coordinamento, che consentano, in linea con gli indirizzi strategici,
con la propensione al rischio e con i limiti di tolleranza al rischio
del gruppo, il raggiungimento degli obiettivi coerenti, tenuto  conto
della diversa  natura  del  soggetto  vigilato,  con  quelli  di  cui
all'art.   4,   nonche'   l'attendibilita'   e   l'integrita'   delle
informazioni contabili e gestionali; 
    e) l'istituzione,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.
215-bis del Codice, a livello di gruppo delle  funzioni  fondamentali
di cui all'art. 30, comma 2, lettera e) del Codice; 
    f) il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita'  e
indipendenza di cui all'art. 76 del Codice da parte di coloro che per
il gruppo svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nell'ultima  societa'  controllante  italiana,  dei  titolari   delle
funzioni fondamentali di cui alla lettera e) del presente comma e  di
coloro che svolgono tali funzioni; 
    g)  meccanismi  idonei  a  garantire  a  livello  di  gruppo   la
conformita' del sistema di governo societario alle  disposizioni  del
Codice e alle corrispondenti disposizioni di attuazione in materia di
governo societario, assicurando  la  conformita'  dell'attivita'  del
gruppo alla  normativa  vigente,  alle  direttive  e  alle  procedure
aziendali e di gruppo; 
    h) meccanismi che consentano alla  ultima  societa'  controllante
italiana  di  verificare  la  rispondenza  dei  comportamenti   delle
societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice agli
indirizzi dalla stessa  dettati,  l'applicazione  coerente  da  parte
delle societa' del gruppo delle disposizioni in  materia  di  governo
societario ad esse applicabili, nonche' l'efficacia  dei  sistemi  di
controllo interno e gestione dei rischi, avuto  particolare  riguardo
alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2,  del  Codice.  A  tal
fine l'ultima societa'  controllante  italiana  si  attiva  affinche'
siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle  societa'
del gruppo, anche mediante la funzione  di  revisione  interna  delle
stesse. 
  2. Il sistema di governo  societario  di  gruppo  e'  sottoposto  a
riesame periodico, secondo quanto previsto  dall'art.  71,  comma  2,
lettera cc) e, in ogni caso,  al  ricorrere  di  modifiche  rilevanti
della struttura di gruppo. 
  3. Ai fini della definizione del sistema di governo  societario  di
cui al comma 1 che consenta una applicazione coerente al gruppo delle
relative disposizioni, l'ultima societa' controllante italiana  tiene
conto, tra l'altro, della rilevanza delle societa'  che  fanno  parte
del gruppo anche in termini di attivita' da esse svolta, del  profilo
di rischio, del contributo alla rischiosita' del gruppo, del rapporto
di partecipazione o controllo, della natura di impresa regolamentata,
della eventuale quotazione in borsa o ubicazione in uno Stato  terzo,
tenendo conto  di  quanto  stabilito  dal  Codice  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione. 
  4. Il sistema di  cui  al  comma  1  consente  all'ultima  societa'
controllante italiana di assicurare, mediante un adeguato sistema  di
controllo interno e gestione dei rischi di gruppo, il perseguimento a
livello di gruppo di obiettivi coerenti, tenuto conto  della  diversa
natura del soggetto vigilato, con quelli di cui all'art. 4. 
  5. Il sistema di  cui  al  comma  1  consente  altresi'  all'ultima
societa' controllante italiana di esercitare: 
    a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree  di
attivita' in cui il gruppo opera e dei rischi ad esse  correlati.  Il
controllo verte sull'attivita' attuale  e  prospettica  svolta  dalle
societa' appartenenti al gruppo e sulle politiche di  acquisizione  o
dismissione da parte  delle  societa'  del  gruppo,  con  particolare
riguardo a quelle di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; 
    b) un controllo gestionale volto ad  assicurare  il  mantenimento
delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e  patrimoniale
delle singole societa' e del gruppo nel suo insieme; 
    c) un controllo tecnico operativo, finalizzato  alla  valutazione
dei profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.