Art. 114 
 
 
                          Cessioni dei beni 
 
    1.  Se  il  concordato  consiste  nella  cessione  dei  beni,  il
tribunale  nomina  nella  sentenza  di  omologazione   uno   o   piu'
liquidatori e un comitato di tre o  cinque  creditori  per  assistere
alla liquidazione e determina le altre modalita' della  liquidazione.
In tal caso, il tribunale dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita. 
    2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137  e
231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi'  al
liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma  4-bis,  e
35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si  osservano
le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
    3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140,
in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri  del  comitato
provvede in ogni caso il tribunale. 
    4. Alle vendite, alle  cessioni  e  ai  trasferimenti  legalmente
posti in essere dopo il deposito della domanda  di  concordato  o  in
esecuzione di questo, si  applicano  le  disposizioni  sulle  vendite
nella   liquidazione   giudiziale,   in   quanto   compatibili.    La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice, salvo  diversa  disposizione  contenuta  nella  sentenza  di
omologazione per gli atti a questa successivi. 
    5.  Il  liquidatore  comunica  con  periodicita'  semestrale   al
commissario   giudiziale   le   informazioni    rilevanti    relative
all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia,  con
le sue osservazioni, al  pubblico  ministero  e  ai  creditori  e  ne
deposita copia presso la cancelleria del tribunale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 114: 
 
              Per il testo degli articoli 35, 35.1 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note all'articolo
          92 del presente decreto legislativo. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35.2  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "Art. 35.2. Vigilanza 
              1. I sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
          della giustizia assicurano al  presidente  della  Corte  di
          appello  la  possibilita'  di  estrarre,  anche  in   forma
          massiva, le dichiarazioni depositate a norma  dell'articolo
          35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare  almeno  i
          seguenti dati: 
                a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico  e
          la sezione di appartenenza; 
                b)   il   nome   dell'ausiliario   e   la   tipologia
          dell'incarico conferitogli; 
                c) la data di conferimento dell'incarico; 
                d) il nome del magistrato del distretto con il  quale
          il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato
          da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2; 
                e) la natura di tale rapporto. 
              2. Il presidente della Corte  di  appello  tiene  conto
          delle    risultanze    delle    dichiarazioni    ai    fini
          dell'esercizio,  su  tutti  gli  incarichi  conferiti,  del
          potere di sorveglianza di cui al regio  decreto  31  maggio
          1946, n. 511.".