Art. 115 
 
 
   Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 
 
    1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se  pendente,  prosegue,
ogni  azione  prevista  dalla  legge  finalizzata  a  conseguire   la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti. 
    2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione
sociale di responsabilita'.  Ogni  patto  contrario  o  ogni  diversa
previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili  al
liquidatore e ai creditori sociali. 
    3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e
nel  corso  della  sua  esecuzione,  la  legittimazione  di   ciascun
creditore   sociale   a   esercitare   o   proseguire   l'azione   di
responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile. 
 
          Note all'art. 115: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2394  del  codice
          civile: 
              "Art. 2394. Responsabilita' verso i creditori sociali. 
              Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla
          conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. 
              L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il
          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
          dei loro crediti. 
              La rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non
          impedisce l'esercizio dell'azione da  parte  dei  creditori
          sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
          sociali  soltanto  con  l'azione  revocatoria   quando   ne
          ricorrono gli estremi.".