Art. 116 
 
 
                 Trasformazione, fusione o scissione 
 
    1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure
dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione  o
scissione della societa'  debitrice,  la  validita'  di  queste  puo'
essere   contestata   dai   creditori    solo    con    l'opposizione
all'omologazione. 
    2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento  di  fissazione
dell'udienza di  cui  all'articolo  48,  dispone  che  il  piano  sia
pubblicato nel registro delle imprese del luogo  ove  hanno  sede  le
societa' interessate dalle operazioni di  trasformazione,  fusione  o
scissione.  Tra  la  data  della  pubblicazione  e  l'udienza  devono
intercorrere almeno trenta giorni. 
    3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma  1,  in  caso  di
risoluzione o di annullamento  del  concordato,  sono  irreversibili,
salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi ai sensi  degli  articoli  2500-bis,  comma  secondo,
2504-quater, comma secondo, e  2506-ter,  comma  quinto,  del  codice
civile. 
    4. Trovano applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni
contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 116: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   2500-bis,
          2504-quater e 2506-ter del codice civile: 
              "Art. 2500-bis. Invalidita' della trasformazione. 
              Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,
          l'invalidita' dell'atto di trasformazione non  puo'  essere
          pronunciata. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente   spettante    ai    partecipanti    all'ente
          trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione." 
              "Art. 2504-quater. Invalidita' della fusione. 
              Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
          secondo comma dell'articolo 2504,  l'invalidita'  dell'atto
          di fusione non puo' essere pronunciata. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente spettante ai  soci  o  ai  terzi  danneggiati
          dalla fusione." 
              " Art. 2506-ter. Norme applicabili. 
              L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti
          alla scissione  redige  la  situazione  patrimoniale  e  la
          relazione  illustrativa  in   conformita'   agli   articoli
          2501-quater e 2501-quinquies. 
              La relazione dell'organo  amministrativo  deve  inoltre
          illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o  quote
          e deve indicare il valore effettivo  del  patrimonio  netto
          assegnato  alle  societa'  beneficiarie  e  di  quello  che
          eventualmente rimanga  nella  societa'  scissa.  Quando  la
          scissione si realizza  mediante  aumento  di  capitale  con
          conferimento di beni in natura o di crediti,  la  relazione
          dell'organo   amministrativo   menziona,   ove    prevista,
          l'elaborazione della relazione di cui all'articolo  2343  e
          il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
          depositata. 
              Si applica alla scissione  l'articolo  2501-sexies;  la
          situazione patrimoniale prevista dall'articolo  2501-quater
          e le relazioni previste  dagli  articoli  2501-quinquies  e
          2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
          mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
          siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
          diversi da quello proporzionale. 
              Con il consenso unanime dei soci e  dei  possessori  di
          altri strumenti finanziari che danno diritto di voto  nelle
          societa'    partecipanti    alla     scissione     l'organo
          amministrativo puo' essere esonerato  dalla  redazione  dei
          documenti previsti nei precedenti commi. 
              Sono altresi' applicabili alla scissione  gli  articoli
          2501-septies,  2502,  2502-bis,   2503,   2503-bis,   2504,
          2504-ter,  2504-quater,  2505,  primo  e   secondo   comma,
          2505-bis e  2505-ter.  Tutti  i  riferimenti  alla  fusione
          contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
          scissione.".