Art. 117 
 
 
               Effetti del concordato per i creditori 
 
    1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori
anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda
di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti  contro
i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in  via  di
regresso. 
    2.  Salvo  patto  contrario,  il  concordato  della  societa'  ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.