Art. 120 
 
 
                     Annullamento del concordato 
 
    1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario
o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore,  quando
si scopre che  e'  stato  dolosamente  esagerato  il  passivo  ovvero
sottratta o dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo.  Non  e'
ammessa altra azione di nullita'. 
    2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine  di  sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
nel concordato. 
    3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.