Art. 70
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di
prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che
concorrano con uno o piu' delitti, alle contravvenzioni previste
dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge,
in materia di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di
alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo
suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o
risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda,
ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella
dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e
degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies,
12-octies e 12-nonies.
Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le
conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia
giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al
contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il
termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi,
con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al
pubblico ministero.
Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche con
riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o
comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni
di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente
pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute
pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla
contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le
prescrizioni.
Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, puo'
disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni
apporti modifiche alle stesse.
Art. 12-quater(Verifica dell'adempimento e ammissione al
pagamento in sede amministrativa). - Entro trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le
prescrizioni verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le
modalita' e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette
il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione
del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico
ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della
somma di denaro.
Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non
e' stata pagata, l'organo accertatore ne da' comunicazione al
pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilita' in
alternativa al pagamento in sede amministrativa). - Entro il termine
previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore
che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia
impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo'
richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica
utilita' presso lo Stato, le Regioni, le Citta' metropolitane, le
Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato. L'impossibilita' di provvedere al
pagamento e' comprovata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo
46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
La richiesta di cui al primo comma e' comunicata all'organo
accertatore. Con essa e' depositata la documentazione attestante la
manifestazione di disponibilita' dell'ente a impiegare il
contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilita'.
La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di
pubblica utilita' sono determinati dal pubblico ministero con decreto
notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore,
nonche' all'autorita' di pubblica sicurezza incaricata di controllare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. Il
ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di
pubblica utilita'. Un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il
lavoro di pubblica utilita' non puo' avere durata superiore a sei
mesi. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in
cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non piu'
di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo
richiede, il pubblico ministero puo' ammetterlo a svolgere il lavoro
di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera
della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. Fermo
quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento
del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della
giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di
pubblica utilita' e' effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o,
in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la
conclusione del lavoro di pubblica utilita', l'autorita' indicata nel
quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero
l'avvenuto svolgimento o meno dell'attivita' lavorativa.
Il contravventore puo' in ogni momento interrompere la
prestazione del lavoro di pubblica utilita' pagando una somma di
denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la
contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del
lavoro gia' prestato. In tal caso il contravventore attesta
l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorita'
incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita', che ne da' immediata comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall'organo
accertatore). - Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o
da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi
dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne da'
comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria
affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e
12-quater.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la
polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria
attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal
pubblico ministero.
Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale). - Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in
cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il
contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica
utilita' ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento e'
sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle
comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e
settimo.
Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di
procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico
ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e
comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies,
secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria
omettono di informare il pubblico ministero delle proprie
determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto
termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento
rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente
articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale.
Se e' presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del
lavoro di pubblica utilita' e' sospesa fino alla decisione del
giudice per le indagini preliminari.
Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione
del procedimento). - La contravvenzione si estingue se il
contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo
accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e
provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo
comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei modi e nei
termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.
Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). - Se la
prescrizione e' adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito,
la pena e' diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che
precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione
dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da
versare e' ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa.».