Art. 70 
 
             Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis,  sono
inseriti i seguenti: 
    «Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento  di
prescrizioni  impartite  dall'organo  accertatore).   -   Salvo   che
concorrano con uno o  piu'  delitti,  alle  contravvenzioni  previste
dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza  di  legge,
in  materia  di  igiene,  produzione,  tracciabilita'  e  vendita  di
alimenti e bevande, che  hanno  cagionato  un  danno  o  un  pericolo
suscettibile  di  elisione  mediante   condotte   ripristinatorie   o
risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola  ammenda,
ovvero  la  pena  dell'ammenda,  alternativa  o  congiunta  a  quella
dell'arresto, si applicano le disposizioni del  presente  articolo  e
degli  articoli  12-quater,  12-quinquies,  12-  sexies,  12-septies,
12-octies e 12-nonies. 
    Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne  le
conseguenze   dannose    o    pericolose,    l'organo    accertatore,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia   giudiziaria   di   cui
all'articolo 55 del codice di procedura  penale,  ovvero  la  polizia
giudiziaria, impartisce al contravventore  un'apposita  prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il  periodo
di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al
contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il
termine puo' essere prorogato per una sola  volta,  a  richiesta  del
contravventore, per un periodo non superiore a  ulteriori  sei  mesi,
con  provvedimento  motivato  che  e'  comunicato  immediatamente  al
pubblico ministero. 
    Copia della prescrizione e'  notificata  o  comunicata  anche  al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale
opera il contravventore. 
    Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche  con
riferimento al  contesto  produttivo,  organizzativo,  commerciale  o
comunque di lavoro, specifiche misure atte a far  cessare  situazioni
di  pericolo  ovvero  la  prosecuzione  di  attivita'  potenzialmente
pericolose  per  la  sicurezza,  l'igiene  alimentare  e  la   salute
pubblica. 
    Resta in ogni caso fermo  l'obbligo  dell'organo  accertatore  di
riferire al pubblico ministero la  notizia  di  reato  relativa  alla
contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice  di  procedura
penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state  impartite  le
prescrizioni. 
    Il  pubblico  ministero,  quando  lo  ritiene  necessario,   puo'
disporre con decreto che l'organo che ha  impartito  le  prescrizioni
apporti modifiche alle stesse. 
    Art.  12-quater(Verifica   dell'adempimento   e   ammissione   al
pagamento in  sede  amministrativa).  -  Entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  del  termine  fissato,  l'organo  che   ha   impartito   le
prescrizioni verifica se la violazione e' stata eliminata secondo  le
modalita' e nel termine indicati nella prescrizione. 
    Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette
il contravventore a pagare in sede  amministrativa,  nel  termine  di
trenta giorni, una somma pari ad un sesto  del  massimo  dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa,  ai  fini  dell'estinzione
del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato. 
    Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  termine
fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica  al  pubblico
ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della
somma di denaro. 
    Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non
e'  stata  pagata,  l'organo  accertatore  ne  da'  comunicazione  al
pubblico ministero e al contravventore entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. 
    Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilita'  in
alternativa al pagamento in sede amministrativa). - Entro il  termine
previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore
che,  per  le  proprie  condizioni  economiche  e  patrimoniali,  sia
impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo'
richiedere  al  pubblico  ministero,  personalmente  o  a  mezzo   di
procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro  di  pubblica
utilita' presso lo Stato, le Regioni,  le  Citta'  metropolitane,  le
Province, i Comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza
sociale  e  di  volontariato.  L'impossibilita'  di   provvedere   al
pagamento   e'   comprovata   con   dichiarazione   sostitutiva    di
certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo
46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    La richiesta di cui  al  primo  comma  e'  comunicata  all'organo
accertatore. Con essa e' depositata la documentazione  attestante  la
manifestazione   di   disponibilita'   dell'ente   a   impiegare   il
contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilita'. 
    La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di
pubblica utilita' sono determinati dal pubblico ministero con decreto
notificato al contravventore  e  comunicato  all'organo  accertatore,
nonche' all'autorita' di pubblica sicurezza incaricata di controllare
l'effettivo  svolgimento  del  lavoro  di   pubblica   utilita'.   Il
ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro  di
pubblica utilita'. Un giorno di lavoro di pubblica utilita'  consiste
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di  lavoro.  Il
lavoro di pubblica utilita' non puo' avere  durata  superiore  a  sei
mesi. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in
cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di  non  piu'
di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con  modalita'  e  tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del  contravventore.  Tuttavia,  se  il  contravventore  lo
richiede, il pubblico ministero puo' ammetterlo a svolgere il  lavoro
di pubblica utilita' per un tempo superiore.  La  durata  giornaliera
della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto  ore.  Fermo
quanto previsto dal presente articolo, le  modalita'  di  svolgimento
del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal  Ministro  della
giustizia con decreto d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di
pubblica utilita' e' effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o,
in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente. 
    Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per  la
conclusione del lavoro di pubblica utilita', l'autorita' indicata nel
quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico  ministero
l'avvenuto svolgimento o meno dell'attivita' lavorativa. 
    Il  contravventore  puo'  in   ogni   momento   interrompere   la
prestazione del lavoro di pubblica  utilita'  pagando  una  somma  di
denaro pari a un sesto  del  massimo  dell'ammenda  prevista  per  la
contravvenzione, dedotta la  somma  corrispondente  alla  durata  del
lavoro  gia'  prestato.  In  tal  caso  il   contravventore   attesta
l'avvenuto   pagamento   all'organo   accertatore   e   all'autorita'
incaricata dei controlli sullo svolgimento  del  lavoro  di  pubblica
utilita', che ne da' immediata comunicazione al pubblico ministero. 
    Art.  12-sexies  (Notizie  di  reato  non  pervenute  dall'organo
accertatore). - Se  il  pubblico  ministero  prende  notizia  di  una
contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati  o
da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi
dall'organo  accertatore  e  dalla  polizia   giudiziaria,   ne   da'
comunicazione  all'organo  accertatore  o  alla  polizia  giudiziaria
affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli  12-ter  e
12-quater. 
    Nel caso previsto dal primo  comma,  l'organo  accertatore  o  la
polizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria
attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni  dalla
data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di  reato  dal
pubblico ministero. 
    Art.12-septies(Sospensione  del  procedimento   penale).   -   Il
procedimento  per  la  contravvenzione   e'   sospeso   dal   momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto.  Nel  caso  in  cui  il
contravventore abbia richiesto di  svolgere  il  lavoro  di  pubblica
utilita' ai sensi  dell'articolo  12-quinquies,  il  procedimento  e'
sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle
comunicazioni  di  cui  all'articolo  12-quinquies,  commi  sesto   e
settimo. 
    Nel  caso  previsto  dall'articolo  12-sexies,  primo  comma,  il
procedimento riprende il suo corso quando  l'organo  accertatore  con
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice  di
procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il  pubblico
ministero che non ritengono di dover impartire  una  prescrizione,  e
comunque alla scadenza del termine  di  cui  all'articolo  12-sexies,
secondo comma, se  l'organo  accertatore  o  la  polizia  giudiziaria
omettono  di  informare   il   pubblico   ministero   delle   proprie
determinazioni  inerenti  alla  prescrizione.  Qualora  nel  predetto
termine l'organo accertatore o la polizia  giudiziaria  informino  il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento
rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del  presente
articolo. 
    La sospensione del procedimento  non  preclude  la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti
del codice di procedura penale. 
    Se e' presentata richiesta  di  archiviazione,  l'esecuzione  del
lavoro di pubblica  utilita'  e'  sospesa  fino  alla  decisione  del
giudice per le indagini preliminari. 
    Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione
del  procedimento).  -  La  contravvenzione   si   estingue   se   il
contravventore  adempie  alla  prescrizione   impartita   dall'organo
accertatore o dalla polizia giudiziaria nel  termine  ivi  fissato  e
provvede  al  pagamento  previsto  dall'articolo  12-quater,  secondo
comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei  modi  e  nei
termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies. 
    Il   pubblico   ministero   richiede   l'archiviazione   se    la
contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma. 
    Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). - Se  la
prescrizione e' adempiuta in un tempo superiore a  quello  stabilito,
la pena e' diminuita. Prima dell'apertura  del  dibattimento,  ovvero
prima del decreto di condanna, l'adempimento  di  cui  al  comma  che
precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della  contravvenzione  con  modalita'  diverse  da  quelle  indicate
dall'organo accertatore,  sono  valutati  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal  caso,  la  somma  da
versare e' ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa.».