Art. 71
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). - Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata
della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire
tale pena con quella della semiliberta' o della detenzione
domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di
tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita';
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno,
puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie
corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta
dell'indagato o del condannato, puo' sostituire la pena detentiva
determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena
pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita'. Si applicano le
disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di
procedura penale.
Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro
i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto
della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.»
b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Semiliberta' sostitutiva). - La semiliberta'
sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al
giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte
del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione
professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento
sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato
ai sensi dei commi seguenti.
I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in
appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti
ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio,
di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel
primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26
luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui
all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza
e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento
predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato
dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in
istituto e le attivita' da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della
vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le
modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena
sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
c) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). - La detenzione
domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In
ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto
stabilito dal giudice.
Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva
tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato
dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il
condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul
percorso di reinserimento sociale.
Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze
di tutela della persona offesa dal reato e non puo' essere un
immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la
disponibilita' di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale
esterna predispone il programma di trattamento, individuando
soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione
domiciliare.
Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo
di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, puo'
prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e
operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano
l'effettiva disponibilita'. La temporanea indisponibilita' di tali
mezzi non puo' ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione
domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura
penale.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato
alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica
l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
d) dopo l'articolo 56, sono inseriti i seguenti:
«Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilita' sostitutivo). - Il
lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo
Stato, le Regioni, le Province, le Citta' metropolitane, i Comuni o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in
cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di
sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere
con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il
lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata
giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto
ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica
utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di
svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate con
decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita', se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili,
comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i
casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del
profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui
fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano
reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 56-ter (Prescrizioni comuni). - La semiliberta', la
detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' comportano,
in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi,
munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa
autorizzazione di polizia;
2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato
motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a
misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente
il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di
familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola
regionale, stabilito nel provvedimento che applica o da' esecuzione
alla pena sostitutiva;
4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validita'
ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
5) l'obbligo di conservare, di portare con se' e di
presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento
che applica o da' esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale
provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena,
adottato a norma dell'articolo 64.
Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il
giudice puo' altresi' prescrivere il divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo
282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
Art. 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva). - Per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice
individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore
giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500
euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere
impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle
complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita
dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
si applica l'articolo 133-ter del codice penale.»;
e) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri
di ragguaglio). - La durata della semiliberta' sostitutiva e della
detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena
detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita'
corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e'
determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per
ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione
domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a
quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale
a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare
sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se
sostitutiva della pena detentiva.»;
f) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e
nella scelta delle pene sostitutive). - Il giudice, nei limiti
fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo
133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale
della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva
quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e
quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la
prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena
detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi
per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal
condannato.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea
alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il
minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che
giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del
tipo.
Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei
nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena
pecuniaria.
In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la detenzione
domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene conto
delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla
maternita', o alla paternita' nei casi di cui all'articolo
47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo
quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice
tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo,
certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati
all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di persona affetta
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai
servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26
luglio 1975, n. 354.»;
g) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva). - La pena detentiva non puo' essere sostituita:
a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si
procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della
detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto
non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e'
fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena
sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque
anni precedenti, e' stato condannato a pena pecuniaria, anche
sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per
insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103;
c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata
una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale
incapacita' di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia
stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo
323-bis, secondo comma, del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
imputati minorenni.»;
h) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva). - Nel dispositivo
della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena
e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della
pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare
della pena sostitutiva.»;
i) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della
pena). - Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del
codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non
si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»;
l) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Esecuzione della semiliberta' e della detenzione
domiciliare sostitutive). - Quando deve essere eseguita una sentenza
di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione
domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al
magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il
provvedimento di esecuzione e' notificato altresi' al difensore
nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore
della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a
norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale
e, previa verifica dell'attualita' delle prescrizioni, entro il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con
ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalita'
di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza e'
immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato ovvero, in
mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente. L'ordinanza e' trasmessa anche
all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta',
al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato
assegnato.
Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo
di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di
attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi
immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede
altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi
e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti
dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente
alla durata della pena.
Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del
magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore
dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente
l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena
sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della
dimissione.
Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite
ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo
di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai
sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e'
redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri
uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui si
trova il condannato alla semiliberta'.»;
m) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo). - La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale
esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilita' sono
immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria
all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al
comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune
in cui il condannato risiede, nonche' all'ufficio di esecuzione
penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza
penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresi'
trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui
all'articolo 70.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma,
l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di
attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi
immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il
condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento e'
comunicata altresi' al direttore dell'istituto, il quale informa
anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale
esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la
dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione
penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica
l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia
indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione penale esterna
riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla
condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilita', l'ufficio di
esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi
previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni
altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e
dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis,
quinto comma.»;
n) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
«Art. 64 (Modifica delle modalita' di esecuzione delle pene
sostitutive). - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista
dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite
l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per
comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle
forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro
di pubblica utilita', su istanza del condannato da inoltrare tramite
l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per
comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva,
il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono
immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna,
all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il
controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui
all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»;
o) all'articolo 65:
1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la liberta'
controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le pene sostitutive
della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' ovvero»; la parola: «verifica» e' sostituita dalle
seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di
esecuzione penale esterna verificano» e la parola: «tiene» e'
sostituita dalla seguente: «tengono»;
2) al secondo comma, le parole: «custoditi l'estratto della»
sono sostituite dalle seguenti: «custodite la» e dopo la parola
«condanna» il segno di interpunzione «,» e' sostituito dalle seguenti
parole: «che applica il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
ovvero» e dopo le parole: «modalita' di esecuzione» sono inserite le
seguenti: «della semiliberta' sostitutiva o della detenzione
domiciliare sostitutiva»; nel secondo periodo, la parola:
«semidetenzione» e' sostituita dalla seguente: «semiliberta'» e le
parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2000, n. 230»;
3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione ivi indicata»
sono soppresse;
4) nella rubrica, le parole: «imposte con la sentenza di
condanna» sono soppresse;
p) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). - Salvo
quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata
esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o
reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne
determina la revoca e la parte residua si converte nella pena
detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu' grave.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il
direttore dell'istituto a cui il condannato e' assegnato o il
direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza
indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita',
ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza
prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui
quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari
accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della
semiliberta' o della detenzione domiciliare e la conversione previste
dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di
procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha
applicato il lavoro di pubblica utilita'.»;
q) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Inapplicabilita' delle misure alternative alla
detenzione). - Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla
detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354
del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena
sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della
condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi',
prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al
condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata
ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.»;
r) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive).
- L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione
domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di
consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di
fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una
misura di sicurezza detentiva.
L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della
detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato
non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche
provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della
custodia cautelare.
Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il
magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena
sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto
in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente
l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della
pena sostitutiva.
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo
a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva
ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di
viaggio e alle condizioni dei trasporti.»;
s) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Licenze ai condannati alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive).
- Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo
studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della
detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata
necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque
giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della
licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo
indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66,
primo comma.
Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero
per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui
all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel
complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo
scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile
l'articolo 66 secondo comma.
Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della
semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli
articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del
codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo'
essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare,
ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue
durante la detenzione domiciliare.
Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice
penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione
lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica
utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si
provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio
dell'esecuzione.»;
t) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti). -
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per piu'
reati, una o piu' sentenze o decreti penali di condanna a pena
sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli da 71 a 80 del codice penale.
Se piu' reati importano pene sostitutive, anche di specie
diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede
complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole
pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui
all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica
utilita'.
Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede
complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la
pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o
inferiore ad anni quattro.
Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive
e, nell'ordine, si eseguono la semiliberta', la detenzione
domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'.
Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale.
E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di
pubblica utilita', anche concorrente con pene sostitutive di specie
diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»;
u) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca
e conversione per mancato pagamento). - Alla pena pecuniaria
sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni
dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro
il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale
indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la
conversione nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione
domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se e' stato
disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla
scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria
sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.
Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato
al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il
termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria
sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione
domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo
periodo del secondo comma.»;
v) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Ipotesi di responsabilita' penale e revoca). - Il
condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della
detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato
motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da
uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo
comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione
del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui
deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi
dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo
importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di
lieve entita'.
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo
commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla
pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte
residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta
appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva,
tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di
cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di
sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o
per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato
il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.»;
z) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni). - Le
disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto
compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.»;
aa) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari). - Le
disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili,
ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto
compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»;
bb) l'articolo 76 e' sostituito dal seguente:
«Art. 76 (Norme applicabili). - Alle pene sostitutive previste
dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.»;
cc) alla rubrica del Capo III, le parole: «Sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene
sostitutive delle pene detentive brevi»;
dd) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per
mancato pagamento). - Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda
entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura
penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione
nella semiliberta' sostitutiva.
Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice
penale. In ogni caso la semiliberta' sostitutiva non puo' avere
durata superiore a quattro anni, se la pena convertita e' quella
della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita e'
quella dell'ammenda.
Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per
la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato puo' sempre far cessare l'esecuzione della
semiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma
corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal
fine, puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale.»;
ee) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per
insolvibilita' del condannato). - Quando le condizioni economiche e
patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono
impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine
di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato
nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria e' convertita nel
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se il condannato si
oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135
del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni
caso il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e la detenzione
domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due
anni, se la pena convertita e' la multa, e durata superiore a un
anno, se la pena convertita e' l'ammenda.
Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per
la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato puo' in ogni caso far cessare l'esecuzione del
lavoro di pubblica utilita' sostitutiva o della detenzione
domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la
somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A
tal fine puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale.»;
ff) dopo l'articolo 103 sono inseriti i seguenti:
«Art. 103-bis (Inapplicabilita' delle misure alternative alla
detenzione). - Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo
VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano
al condannato alla semiliberta' sostitutiva o alla detenzione
domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena
pecuniaria ai sensi del presente Capo.
Art. 103-ter (Disposizioni applicabili). - Alla semiliberta'
sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo, quali pene da conversione della multa
e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto
compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo
III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge,
ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene
sostitutive.
Art. 103-quater (Disposizioni relative ai minorenni). - La
pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso
da persona minore di eta', in caso di mancato pagamento si converte
nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, se vi e' il consenso del
minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario,
si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.
La durata della pena da conversione non puo' superare un anno,
se la pena convertita e' la multa, ovvero sei mesi, se la pena
convertita e' l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilita' del
condannato la durata massima della pena da conversione non puo'
superare sei mesi, se la pena convertita e' la multa, ovvero tre
mesi, se la pena convertita e' l'ammenda.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e
103, nonche' l'articolo 103-ter. Si applica altresi', in quanto
compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si
applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione
della detenzione domiciliare sostitutiva, puo' essere affidato in
prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.»;
gg) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione
della multa o dell'ammenda). - Per l'esecuzione della semiliberta'
sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo, quali pene conseguenti alla
conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62,
63, 64, 65, 68 e 69. Competente e' il magistrato di sorveglianza, che
provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di
procedura penale.»;
hh) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene
conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - La
mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena
pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la
violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad
esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte
in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie
della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione
domiciliare e il lavoro di pubblica utilita', tuttavia, possono
essere convertiti in altra pena sostitutiva piu' grave. Competente
per la conversione e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai
sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 66.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 72.»;
Note all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 e la rubrica del
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), come modificati dal presente decreto:
"Art. 65 (Controllo sull'adempimento delle
prescrizioni). - L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo
in cui il condannato sconta le pene sostitutive della
semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' ovvero, in mancanza di questo, il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente , e
il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di
esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il
condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono
un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato
sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza
di condanna che applica il lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo ovvero l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza, con le eventuali successive modifiche delle
modalita' di esecuzione della semiliberta' sostitutiva o
della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della
corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre
autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le
condanne riportate e ogni altro documento relativo
all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla
semiliberta' le norme di cui all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto
dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal
direttore dell'istituto."
"Capo III - Pene sostitutive delle pene detentive
brevi".