Art. 71 
 
            Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 
 
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 53 (Sostituzione  delle  pene  detentive  brevi).  -  Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444  del  codice
di procedura penale, quando ritiene di dover  determinare  la  durata
della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire
tale  pena  con  quella  della  semiliberta'   o   della   detenzione
domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di
tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica  utilita';
quando ritiene di doverla determinare entro il  limite  di  un  anno,
puo'  sostituirla  altresi'  con  la  pena  pecuniaria  della  specie
corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater. 
      Con il decreto penale di condanna,  il  giudice,  su  richiesta
dell'indagato o del condannato, puo'  sostituire  la  pena  detentiva
determinata entro il limite  di  un  anno,  oltre  che  con  la  pena
pecuniaria, con il lavoro  di  pubblica  utilita'.  Si  applicano  le
disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di
procedura penale. 
      Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro
i quali possono essere applicate pene  sostitutive,  si  tiene  conto
della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.» 
    b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  55  (Semiliberta'  sostitutiva).   -   La   semiliberta'
sostitutiva comporta l'obbligo di  trascorrere  almeno  otto  ore  al
giorno in un istituto di pena e di svolgere, per  la  restante  parte
del  giorno,  attivita'  di  lavoro,   di   studio,   di   formazione
professionale o comunque utili alla rieducazione ed al  reinserimento
sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e  approvato
ai sensi dei commi seguenti. 
      I condannati alla semiliberta' sostitutiva  sono  assegnati  in
appositi istituti o  nelle  apposite  sezioni  autonome  di  istituti
ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo  48  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza,  di  domicilio,
di lavoro o di studio del condannato o in un comune  vicino.  Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate  nel
primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge  26
luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  2000,  n.  230,  in  quanto  compatibili.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza
e all'ufficio di esecuzione penale esterna. 
      Il semilibero e'  sottoposto  a  un  programma  di  trattamento
predisposto dall'ufficio di esecuzione penale  esterna  ed  approvato
dal giudice, nel  quale  sono  indicate  le  ore  da  trascorrere  in
istituto e le attivita' da svolgere all'esterno. 
      L'ufficio di esecuzione  penale  esterna  e'  incaricato  della
vigilanza e dell'assistenza del condannato in  liberta',  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
      Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  previste
dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230.  Al  condannato  alla  pena
sostitutiva della semiliberta' non  si  applica  l'articolo  120  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 
    c) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). - La detenzione
domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella  propria
abitazione o in  altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in  luogo
pubblico o privato  di  cura,  assistenza  o  accoglienza  ovvero  in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore  al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute  del  condannato.  In
ogni caso, il  condannato  puo'  lasciare  il  domicilio  per  almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative,  per  provvedere  alle
sue indispensabili esigenze di  vita  e  di  salute,  secondo  quanto
stabilito dal giudice. 
      Il  giudice  dispone  la  detenzione  domiciliare   sostitutiva
tenendo  conto  anche  del   programma   di   trattamento   elaborato
dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende  in  carico  il
condannato e che riferisce periodicamente sulla sua  condotta  e  sul
percorso di reinserimento sociale. 
      Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare  le  esigenze
di tutela della persona  offesa  dal  reato  e  non  puo'  essere  un
immobile  occupato  abusivamente.  Se  il  condannato   non   ha   la
disponibilita' di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale
esterna  predispone  il  programma   di   trattamento,   individuando
soluzioni  abitative  anche  comunitarie  adeguate  alla   detenzione
domiciliare. 
      Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il  pericolo
di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa,  puo'
prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti  tecnici,  conformi  alle  caratteristiche   funzionali   e
operative  degli  apparati  di  cui  le  Forze  di  polizia   abbiano
l'effettiva disponibilita'. La temporanea  indisponibilita'  di  tali
mezzi non puo' ritardare l'inizio della esecuzione  della  detenzione
domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 275-bis, commi  2  e  3,  del  codice  di  procedura
penale. 
      Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato
alla pena sostitutiva della detenzione  domiciliare  non  si  applica
l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 
    d) dopo l'articolo 56, sono inseriti i seguenti: 
       «Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilita' sostitutivo).  -  Il
lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione  di  attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da  svolgere  presso  lo
Stato, le Regioni, le Province, le Citta' metropolitane, i  Comuni  o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 
      L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in
cui risiede il condannato e comporta la prestazione di  non  meno  di
sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da  svolgere
con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di  salute  del  condannato.  Tuttavia,  se  il
condannato lo richiede, il giudice  puo'  ammetterlo  a  svolgere  il
lavoro di  pubblica  utilita'  per  un  tempo  superiore.  La  durata
giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le  otto
ore. 
      Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica
utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro. 
      Fermo quanto previsto dal presente articolo,  le  modalita'  di
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'  sono  determinate  con
decreto del Ministro della  giustizia,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
      In caso  di  decreto  penale  di  condanna  o  di  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, il positivo  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica
utilita',  se  accompagnato  dal  risarcimento  del  danno  o   dalla
eliminazione delle conseguenze  dannose  del  reato,  ove  possibili,
comporta la revoca della confisca  eventualmente  disposta,  salvi  i
casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del
profitto  o  del  prodotto  del  reato  ovvero  delle  cose  la   cui
fabbricazione, uso e porto, detenzione  o  alienazione  costituiscano
reato. 
      Al condannato alla pena  sostitutiva  del  lavoro  di  pubblica
utilita' non si applica l'articolo 120  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
       Art. 56-ter  (Prescrizioni  comuni).  -  La  semiliberta',  la
detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica  utilita'  comportano,
in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 
        1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo  armi,
munizioni ed esplosivi,  anche  se  e'  stata  concessa  la  relativa
autorizzazione di polizia; 
        2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato
motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure  di  sicurezza,  a
misure di prevenzione o comunque persone che espongano  concretamente
il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti  di
familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 
        3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola
regionale, stabilito nel provvedimento che applica o  da'  esecuzione
alla pena sostitutiva; 
        4) il ritiro del passaporto e la sospensione della  validita'
ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; 
        5)  l'obbligo  di  conservare,  di  portare  con  se'  e   di
presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento
che applica o da' esecuzione  alla  pena  sostitutiva  e  l'eventuale
provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione  della  pena,
adottato a norma dell'articolo 64. 
      Al fine di prevenire la  commissione  di  ulteriori  reati,  il
giudice puo' altresi' prescrivere  il  divieto  di  avvicinamento  ai
luoghi  frequentati  dalla  persona  offesa.  Si  applica  l'articolo
282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile. 
       Art.  56-quater   (Pena   pecuniaria   sostitutiva).   -   Per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il  giudice
individua il valore giornaliero al  quale  puo'  essere  assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il  valore
giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e  superiore  a  2.500
euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo'  essere
impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle
complessive   condizioni   economiche,   patrimoniali   e   di   vita
dell'imputato e del suo nucleo familiare. 
      Alla sostituzione della pena detentiva con la  pena  pecuniaria
si applica l'articolo 133-ter del codice penale.»; 
    e) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive  e  criteri
di ragguaglio). - La durata della semiliberta'  sostitutiva  e  della
detenzione domiciliare  sostitutiva  e'  pari  a  quella  della  pena
detentiva sostituita. La  durata  del  lavoro  di  pubblica  utilita'
corrisponde  a  quella  della  pena  detentiva   sostituita   ed   e'
determinata sulla base dei criteri di cui  all'articolo  56-bis.  Per
ogni effetto giuridico, la semiliberta'  sostitutiva,  la  detenzione
domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo
si considerano come pena  detentiva  della  specie  corrispondente  a
quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva  equivale
a un giorno di semiliberta' sostitutiva,  di  detenzione  domiciliare
sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo. 
      La pena pecuniaria si considera  sempre  come  tale,  anche  se
sostitutiva della pena detentiva.»; 
    f) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e
nella scelta delle  pene  sostitutive).  -  Il  giudice,  nei  limiti
fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo
133 del codice penale, se  non  ordina  la  sospensione  condizionale
della pena, puo' applicare le pene sostitutive della  pena  detentiva
quando risultano piu'  idonee  alla  rieducazione  del  condannato  e
quando,  anche  attraverso  opportune  prescrizioni,  assicurano   la
prevenzione del pericolo di  commissione  di  altri  reati.  La  pena
detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi
per  ritenere  che  le  prescrizioni  non   saranno   adempiute   dal
condannato. 
      Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella  piu'  idonea
alla rieducazione e al reinserimento sociale del  condannato  con  il
minor sacrificio della liberta' personale,  indicando  i  motivi  che
giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e  la  scelta  del
tipo. 
      Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare,  il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene  inidonei
nel  caso  concreto  il  lavoro  di  pubblica  utilita'  o  la   pena
pecuniaria. 
      In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta',  la  detenzione
domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene  conto
delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla
maternita',  o  alla  paternita'  nei  casi   di   cui   all'articolo
47-quinquies, comma 7, della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  fermo
quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto  comma.  Il  giudice
tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di  sostanze
stupefacenti, psicotrope  o  alcoliche  ovvero  da  gioco  d'azzardo,
certificate dai  servizi  pubblici  o  privati  autorizzati  indicati
all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di  persona  affetta
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai
servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma  2,  della  legge  26
luglio 1975, n. 354.»; 
    g) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva). - La pena detentiva non puo' essere sostituita: 
        a) nei confronti di chi ha  commesso  il  reato  per  cui  si
procede  entro  tre  anni  dalla  revoca  della  semiliberta',  della
detenzione domiciliare o del lavoro di  pubblica  utilita'  ai  sensi
dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un  delitto
non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;  e'
fatta  comunque  salva  la  possibilita'  di   applicare   una   pena
sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata; 
        b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi,  nei  cinque
anni  precedenti,  e'  stato  condannato  a  pena  pecuniaria,  anche
sostitutiva, e non l'ha pagata,  salvi  i  casi  di  conversione  per
insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103; 
        c) nei confronti dell'imputato a cui  deve  essere  applicata
una  misura  di  sicurezza  personale,  salvo  i  casi  di   parziale
incapacita' di intendere e di volere; 
        d) nei confronti  dell'imputato  di  uno  dei  reati  di  cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che  sia
stata riconosciuta la circostanza attenuante  di  cui  all'  articolo
323-bis, secondo comma, del codice penale. 
      Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  agli
imputati minorenni.»; 
    h) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 61 (Condanna a  pena  sostitutiva).  -  Nel  dispositivo
della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena
e del decreto penale, il giudice indica la specie e la  durata  della
pena detentiva sostituita e la specie, la durata  ovvero  l'ammontare
della pena sostitutiva.»; 
    i) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
       «Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale  della
pena). - Le disposizioni di cui agli  articoli  163  e  seguenti  del
codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non
si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»; 
    l) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 62 (Esecuzione della  semiliberta'  e  della  detenzione
domiciliare sostitutive). - Quando deve essere eseguita una  sentenza
di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della  detenzione
domiciliare,  il  pubblico  ministero  trasmette   la   sentenza   al
magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato.  Il
provvedimento di  esecuzione  e'  notificato  altresi'  al  difensore
nominato per la fase dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore
della fase del giudizio. Il  magistrato  di  sorveglianza  procede  a
norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura  penale
e, previa  verifica  dell'attualita'  delle  prescrizioni,  entro  il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con
ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica  le  modalita'
di  esecuzione  e  le  prescrizioni  della   pena.   L'ordinanza   e'
immediatamente trasmessa per  l'esecuzione  all'ufficio  di  pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato  ovvero,  in
mancanza  di   questo,   al   comando   dell'Arma   dei   carabinieri
territorialmente   competente.   L'ordinanza   e'   trasmessa   anche
all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta',
al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato  e'  stato
assegnato. 
      Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo
di  polizia  ne  consegna  copia  al  condannato  ingiungendogli   di
attenersi alle  prescrizioni  in  essa  contenute  e  di  presentarsi
immediatamente all'ufficio di  esecuzione  penale  esterna.  Provvede
altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi
e del passaporto  ed  alla  apposizione  sui  documenti  equipollenti
dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente
alla durata della pena. 
      Se il condannato  e'  detenuto  o  internato,  l'ordinanza  del
magistrato  di  sorveglianza  e'   trasmessa   anche   al   direttore
dell'istituto penitenziario, il quale deve informare  anticipatamente
l'organo  di  polizia  della  dimissione  del  condannato.  La   pena
sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a  quello  della
dimissione. 
      Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate  e  custodite
ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello  stesso  organo
di polizia; vengono inoltre annullate le  annotazioni  effettuate  ai
sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e'
redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli  altri
uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui  si
trova il condannato alla semiliberta'.»; 
    m) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
       «Art.  63  (Esecuzione  del  lavoro   di   pubblica   utilita'
sostitutivo). - La sentenza penale irrevocabile o il  decreto  penale
esecutivo  che  applicano  il  lavoro  di  pubblica   utilita'   sono
immediatamente  trasmessi  per  estratto  a  cura  della  cancelleria
all'ufficio di pubblica  sicurezza  o,  in  mancanza  di  questo,  al
comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione  al  comune
in cui il  condannato  risiede,  nonche'  all'ufficio  di  esecuzione
penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza
penale irrevocabile o  il  decreto  penale  esecutivo  sono  altresi'
trasmessi  al  pubblico  ministero  per  gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 70. 
      Appena  ricevuto  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,
l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di
attenersi alle  prescrizioni  in  esso  contenute  e  di  presentarsi
immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna.  Qualora  il
condannato sia detenuto  o  internato,  copia  del  provvedimento  e'
comunicata altresi' al  direttore  dell'istituto,  il  quale  informa
anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione  penale
esterna della  dimissione  del  condannato.  Immediatamente  dopo  la
dimissione, il  condannato  si  presenta  all'ufficio  di  esecuzione
penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'. 
      Con la sentenza o con il decreto penale,  il  giudice  incarica
l'ufficio di esecuzione  penale  esterna  e  gli  organi  di  polizia
indicati al primo comma di  verificare  l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione  penale  esterna
riferisce periodicamente al giudice che ha applicato  la  pena  sulla
condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. 
      Al termine  del  lavoro  di  pubblica  utilita',  l'ufficio  di
esecuzione penale esterna riferisce al giudice che,  fuori  dai  casi
previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto  ogni
altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue,  e
dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis,
quinto comma.»; 
    n) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 64 (Modifica delle modalita' di  esecuzione  delle  pene
sostitutive). - Le  prescrizioni  imposte  con  l'ordinanza  prevista
dall'articolo 62, su istanza  del  condannato  da  inoltrare  tramite
l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per
comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che  procede  nelle
forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. 
      Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica  il  lavoro
di pubblica utilita', su istanza del condannato da inoltrare  tramite
l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per
comprovati motivi dal giudice che ha applicato la  pena  sostitutiva,
il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del  codice  di
procedura penale. 
      I provvedimenti di  cui  al  primo  e  al  secondo  comma  sono
immediatamente trasmessi all'ufficio di  esecuzione  penale  esterna,
all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per  il
controllo sull'adempimento delle prescrizioni. 
      Non  possono  essere  modificate   le   prescrizioni   di   cui
all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»; 
    o) all'articolo 65: 
      1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la  liberta'
controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le  pene  sostitutive
della semiliberta', della detenzione  domiciliare  o  del  lavoro  di
pubblica utilita' ovvero»; la parola: «verifica» e' sostituita  dalle
seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di
esecuzione  penale  esterna  verificano»  e  la  parola:  «tiene»  e'
sostituita dalla seguente: «tengono»; 
      2) al secondo comma, le parole:  «custoditi  l'estratto  della»
sono sostituite dalle seguenti:  «custodite  la»  e  dopo  la  parola
«condanna» il segno di interpunzione «,» e' sostituito dalle seguenti
parole: «che applica  il  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo
ovvero» e dopo le parole: «modalita' di esecuzione» sono inserite  le
seguenti:  «della  semiliberta'  sostitutiva   o   della   detenzione
domiciliare   sostitutiva»;   nel   secondo   periodo,   la   parola:
«semidetenzione» e' sostituita dalla seguente:  «semiliberta'»  e  le
parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti:  «30
giugno 2000, n. 230»; 
      3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione  ivi  indicata»
sono soppresse; 
      4) nella rubrica,  le  parole:  «imposte  con  la  sentenza  di
condanna» sono soppresse; 
    p) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). - Salvo
quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria,  la  mancata
esecuzione della pena  sostitutiva,  ovvero  la  violazione  grave  o
reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad  essa  inerenti,  ne
determina la revoca  e  la  parte  residua  si  converte  nella  pena
detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu' grave. 
      Gli ufficiali  e  gli  agenti  della  polizia  giudiziaria,  il
direttore dell'istituto  a  cui  il  condannato  e'  assegnato  o  il
direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano,  senza
indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica  utilita',
ovvero il  magistrato  di  sorveglianza  che  ha  emesso  l'ordinanza
prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli  adempimenti  sui
quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. 
      Il magistrato di  sorveglianza  compie,  ove  occorra,  sommari
accertamenti e, qualora ritenga  doversi  disporre  la  revoca  della
semiliberta' o della detenzione domiciliare e la conversione previste
dal primo comma, procede a norma  dell'articolo  666  del  codice  di
procedura  penale.  Allo  stesso  modo  procede  il  giudice  che  ha
applicato il lavoro di pubblica utilita'.»; 
    q) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
       «Art.  67  (Inapplicabilita'  delle  misure  alternative  alla
detenzione). - Salvo quanto previsto dall'articolo 47,  comma  3-ter,
della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  le  misure  alternative  alla
detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354
del 1975, non si  applicano  al  condannato  in  espiazione  di  pena
sostitutiva. 
      Salvo che  si  tratti  di  minori  di  eta'  al  momento  della
condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano  altresi',
prima dell'avvenuta  espiazione  di  meta'  della  pena  residua,  al
condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata
ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.»; 
    r) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 68 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive).
-  L'esecuzione  della  semiliberta'  sostitutiva,  della  detenzione
domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
e' sospesa in caso di notifica di un  ordine  di  carcerazione  o  di
consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di  arresto  o  di
fermo del condannato o di applicazione,  anche  provvisoria,  di  una
misura di sicurezza detentiva. 
      L'ordine di esecuzione della  semiliberta'  sostitutiva,  della
detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica  utilita'
sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto  o  internato
non sospende l'esecuzione di pene  detentive  o  l'esecuzione,  anche
provvisoria, di misure di sicurezza detentive,  ne'  il  corso  della
custodia cautelare. 
      Nei casi  previsti  dal  primo  comma,  il  giudice  ovvero  il
magistrato di sorveglianza determinano la durata residua  della  pena
sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto
in  cui  si  trova  il  condannato;  questi  informa  anticipatamente
l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione  della
pena sostitutiva. 
      La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno  successivo
a quello della  cessazione  della  esecuzione  della  pena  detentiva
ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di
viaggio e alle condizioni dei trasporti.»; 
    s) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 69 (Licenze  ai  condannati  alla  semiliberta'  e  alla
detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive).
- Per giustificati motivi, attinenti alla  salute,  al  lavoro,  allo
studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato  alla  pena  sostitutiva  della   semiliberta'   o   della
detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la  durata
necessaria e comunque non superiore nel  complesso  a  quarantacinque
giorni all'anno. Si applica il terzo  comma  dell'articolo  52  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo  scadere  della
licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo
indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66,
primo comma. 
      Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero
per  cause  riconducibili   all'attivita'   dei   soggetti   di   cui
all'articolo 56-bis, la  pena  sostitutiva  del  lavoro  di  pubblica
utilita' puo'  essere  sospesa  per  un  periodo  non  superiore  nel
complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato  che,  allo
scadere della sospensione, non si presenta al lavoro  e'  applicabile
l'articolo 66 secondo comma. 
      Per il rinvio  dell'esecuzione  della  pena  sostitutiva  della
semiliberta' o della detenzione domiciliare  nei  casi  di  cui  agli
articoli 146 e 147 del codice penale si applica  l'articolo  684  del
codice di procedura penale.  Al  condannato  alla  semiliberta'  puo'
essere applicata la pena sostitutiva  della  detenzione  domiciliare,
ove compatibile.  In  tal  caso,  l'esecuzione  della  pena  prosegue
durante la detenzione domiciliare. 
      Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del  codice
penale non sono compatibili con  la  prosecuzione  della  prestazione
lavorativa, il  giudice  che  ha  applicato  il  lavoro  di  pubblica
utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice  di
procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. 
      Nelle medesime forme di cui al  terzo  e  al  quarto  comma  si
provvede quando occorre disporre la proroga del  termine  del  rinvio
dell'esecuzione.»; 
    t) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 70  (Esecuzione  di  pene  sostitutive  concorrenti).  -
Quando contro la stessa persona  sono  state  pronunciate,  per  piu'
reati, una o piu' sentenze  o  decreti  penali  di  condanna  a  pena
sostitutiva, si osservano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli da 71 a 80 del codice penale. 
      Se piu' reati  importano  pene  sostitutive,  anche  di  specie
diversa, e il cumulo  delle  pene  detentive  sostituite  non  eccede
complessivamente la durata di quattro anni, si applicano  le  singole
pene  sostitutive  distintamente,  anche  oltre  i  limiti   di   cui
all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il  lavoro  di  pubblica
utilita'. 
      Se  il  cumulo   delle   pene   detentive   sostituite   eccede
complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero  la
pena sostituita, salvo che la pena residua da  eseguire  sia  pari  o
inferiore ad anni quattro. 
      Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive
e,  nell'ordine,  si  eseguono   la   semiliberta',   la   detenzione
domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'. 
      Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale.
E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del  lavoro  di
pubblica utilita', anche concorrente con pene sostitutive  di  specie
diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»; 
    u) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca
e  conversione  per  mancato  pagamento).  -  Alla  pena   pecuniaria
sostitutiva  della  pena  detentiva  si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 660 del codice di procedura penale. 
      Il mancato pagamento della pena pecuniaria  sostitutiva,  entro
il termine di cui all'articolo 660 del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione,  ne  comporta  la  revoca  e  la
conversione  nella  semiliberta'  sostitutiva  o   nella   detenzione
domiciliare sostitutiva.  Si  applica  l'articolo  58.  Se  e'  stato
disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla
scadenza  stabilita,  comporta  la  revoca  della   pena   pecuniaria
sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. 
      Quando le condizioni economiche e patrimoniali  del  condannato
al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro  il
termine  indicato  nell'ordine  di  esecuzione,  la  pena  pecuniaria
sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica  utilita'
sostitutivo  o,  se  il  condannato  si  oppone,   nella   detenzione
domiciliare sostitutiva.  Si  applicano  le  disposizioni  del  terzo
periodo del secondo comma.»; 
    v) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 72 (Ipotesi di responsabilita' penale e  revoca).  -  Il
condannato  alla  pena  sostitutiva  della   semiliberta'   o   della
detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato
motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si  allontana  da
uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo
comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione
del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale. 
      Il condannato alla pena  sostitutiva  del  lavoro  di  pubblica
utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui
deve svolgere il lavoro  ovvero  lo  abbandona  e'  punito  ai  sensi
dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
      La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo  e  secondo
importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto  sia  di
lieve entita'. 
      La condanna  a  pena  detentiva  per  un  delitto  non  colposo
commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa  dalla
pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte
residua nella pena detentiva sostituita, quando  la  condotta  tenuta
appare incompatibile con  la  prosecuzione  della  pena  sostitutiva,
tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58. 
      La cancelleria del giudice che ha pronunciato  la  sentenza  di
cui  al  quarto  comma  informa  senza  indugio  il   magistrato   di
sorveglianza competente per la detenzione domiciliare  sostitutiva  o
per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che  ha  applicato
il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.»; 
    z) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
       «Art.  75  (Disposizioni  relative   ai   minorenni).   -   Le
disposizioni  del  presente  Capo  si  applicano  anche,  in   quanto
compatibili, agli imputati minorenni. Si applica  l'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.»; 
    aa) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
       «Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari).  -  Le
disposizioni del presente Capo si applicano, in  quanto  compatibili,
ai reati  militari  quando  le  prescrizioni  risultano  in  concreto
compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»; 
    bb) l'articolo 76 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 76 (Norme applicabili). - Alle pene sostitutive previste
dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della  legge  26  luglio
1975, n. 354.»; 
    cc) alla rubrica del Capo III, le parole:  «Sanzioni  sostitutive
delle pene detentive brevi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Pene
sostitutive delle pene detentive brevi»; 
    dd) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 102 (Conversione delle pene  pecuniarie  principali  per
mancato pagamento). - Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda
entro il termine di cui all'articolo  660  del  codice  di  procedura
penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la  conversione
nella semiliberta' sostitutiva. 
      Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo  135  del  codice
penale. In ogni caso  la  semiliberta'  sostitutiva  non  puo'  avere
durata superiore a quattro anni, se  la  pena  convertita  e'  quella
della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita  e'
quella dell'ammenda. 
      Se  e'  stato  disposto  il   pagamento   rateale,   ai   sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo  per
la parte residua della pena pecuniaria. 
      Il  condannato  puo'  sempre  far  cessare  l'esecuzione  della
semiliberta'  pagando  la  multa  o  l'ammenda,  dedotta   la   somma
corrispondente alla durata della pena da conversione espiata;  a  tal
fine,  puo'  essere  ammesso   al   pagamento   rateale,   ai   sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale.»; 
    ee) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
       «Art.  103  (Mancato  pagamento  della  pena  pecuniaria   per
insolvibilita' del condannato). - Quando le condizioni  economiche  e
patrimoniali  del  condannato  al  momento  dell'esecuzione   rendono
impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il  termine
di cui all'articolo 660  del  codice  di  procedura  penale  indicato
nell'ordine di esecuzione,  la  pena  pecuniaria  e'  convertita  nel
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se il  condannato  si
oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. 
      Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo  135
del codice  penale  e  un  giorno  di  lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In  ogni
caso il lavoro di  pubblica  utilita'  sostitutivo  e  la  detenzione
domiciliare sostitutiva non possono  avere  durata  superiore  a  due
anni, se la pena convertita e' la multa,  e  durata  superiore  a  un
anno, se la pena convertita e' l'ammenda. 
      Se  e'  stato  disposto  il   pagamento   rateale,   ai   sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo  per
la parte residua della pena pecuniaria. 
      Il condannato puo' in ogni caso far  cessare  l'esecuzione  del
lavoro  di  pubblica  utilita'   sostitutiva   o   della   detenzione
domiciliare sostitutiva pagando la  multa  o  l'ammenda,  dedotta  la
somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A
tal  fine  puo'  essere  ammesso  al  pagamento  rateale,  ai   sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale.»; 
    ff) dopo l'articolo 103 sono inseriti i seguenti: 
       «Art. 103-bis (Inapplicabilita' delle misure alternative  alla
detenzione). - Le misure alternative alla detenzione, di cui al  Capo
VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non  si  applicano
al  condannato  alla  semiliberta'  sostitutiva  o  alla   detenzione
domiciliare  sostitutiva  derivanti   da   conversione   della   pena
pecuniaria ai sensi del presente Capo. 
        Art. 103-ter (Disposizioni applicabili). - Alla  semiliberta'
sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al  lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo, quali pene da conversione della  multa
e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si  applicano,  in  quanto
compatibili e non espressamente derogate, le  disposizioni  del  Capo
III della presente  legge  e  le  ulteriori  disposizioni  di  legge,
ovunque  previste,  che  si  riferiscono  alle  corrispondenti   pene
sostitutive. 
        Art. 103-quater (Disposizioni relative ai  minorenni).  -  La
pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un  reato  commesso
da persona minore di eta', in caso di mancato pagamento  si  converte
nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, se vi e' il consenso del
minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario,
si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. 
      La durata della pena da conversione non puo' superare un  anno,
se la pena convertita e' la  multa,  ovvero  sei  mesi,  se  la  pena
convertita e' l'ammenda. Tuttavia,  in  caso  di  insolvibilita'  del
condannato la durata massima  della  pena  da  conversione  non  puo'
superare sei mesi, se la pena convertita  e'  la  multa,  ovvero  tre
mesi, se la pena convertita e' l'ammenda. 
      Si applicano, in quanto compatibili, gli  articoli  71,  102  e
103, nonche' l'articolo  103-ter.  Si  applica  altresi',  in  quanto
compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura  penale.  Non  si
applica l'articolo 103-bis e il  minore,  nel  corso  dell'esecuzione
della detenzione domiciliare sostitutiva,  puo'  essere  affidato  in
prova al servizio  sociale  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.»; 
    gg) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla  conversione
della multa o dell'ammenda). - Per  l'esecuzione  della  semiliberta'
sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di
pubblica  utilita'   sostitutivo,   quali   pene   conseguenti   alla
conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62,
63, 64, 65, 68 e 69. Competente e' il magistrato di sorveglianza, che
provvede ai sensi dell'articolo  678,  comma  1-bis,  del  codice  di
procedura penale.»; 
    hh) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle  pene
conseguenti alla conversione della  multa  o  della  ammenda).  -  La
mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena
pecuniaria, anche  sostitutiva  di  una  pena  detentiva,  ovvero  la
violazione grave o reiterata degli obblighi e delle  prescrizioni  ad
esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua  si  converte
in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della  specie
della  pena  pecuniaria  originariamente  inflitta.   La   detenzione
domiciliare e il  lavoro  di  pubblica  utilita',  tuttavia,  possono
essere convertiti in altra pena sostitutiva  piu'  grave.  Competente
per la conversione e' il magistrato di sorveglianza, che provvede  ai
sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Si applicano, in quanto compatibili, il  secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 66. 
      Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 72.»; 
 
          Note all'art. 71: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65 e la rubrica del
          Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
          sistema penale), come modificati dal presente decreto: 
                "Art.   65    (Controllo    sull'adempimento    delle
          prescrizioni). - L'ufficio di pubblica sicurezza del  luogo
          in cui il  condannato  sconta  le  pene  sostitutive  della
          semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro  di
          pubblica utilita' ovvero, in mancanza di questo, il comando
          dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente  ,  e
          il nucleo di  Polizia  penitenziaria  presso  l'ufficio  di
          esecuzione penale esterna verificano periodicamente che  il
          condannato adempia alle prescrizioni impostegli  e  tengono
          un registro nominativo ed un fascicolo per ogni  condannato
          sottoposto a controllo. 
                Nel fascicolo individuale sono custodite la  sentenza
          di condanna che applica  il  lavoro  di  pubblica  utilita'
          sostitutivo   ovvero   l'ordinanza   del   magistrato    di
          sorveglianza, con le eventuali successive  modifiche  delle
          modalita' di esecuzione della  semiliberta'  sostitutiva  o
          della  detenzione  domiciliare  sostitutiva,  copia   della
          corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con  le  altre
          autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le
          condanne  riportate  e  ogni   altro   documento   relativo
          all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato  alla
          semiliberta' le norme di cui all'articolo  26  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
                Il controllo sull'osservanza dell'obbligo  prescritto
          dal primo  comma  dell'articolo  55  viene  effettuato  dal
          direttore dell'istituto." 
              "Capo III  -  Pene  sostitutive  delle  pene  detentive
          brevi".