Art. 72 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»; b) dopo l'articolo 42, abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). - Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.»; c) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria. 3. Quando e' violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilita' conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5. 4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e' dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. 5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. 6. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.».
Note all'art. 72: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dal presente decreto: "Art. 29 (Udienza di comparizione). - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche. 2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio. 4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche dell'attivita' dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. 5. In caso di conciliazione e' redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. 6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato puo' presentare domanda di oblazione. 7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva, nonche' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21. 8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.".