Art. 72 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, al comma 4,  le  parole:  «di  mediazione  di
centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei Centri per  la  giustizia  riparativa
presenti sul territorio»; 
    b) dopo l'articolo 42, abrogato dall'articolo 299 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e'  inserito  il
seguente: 
      «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). - Le  condanne
a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di
procedura penale.»; 
    c) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i  reati
di competenza del giudice di pace, la pena  pecuniaria  non  eseguita
per  insolvibilita'  del  condannato  entro   il   termine   di   cui
all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato  nell'ordine
di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in  lavoro  di
pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore a sei mesi con le  modalita'  indicate  nell'articolo
54. 
  2. Ai fini della  conversione  un  giorno  di  lavoro  di  pubblica
utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria. 
  3. Quando e' violato l'obbligo  del  lavoro  di  pubblica  utilita'
conseguente alla conversione  della  pena  pecuniaria,  la  parte  di
lavoro non ancora eseguito si  converte  nell'obbligo  di  permanenza
domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5. 
  4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di  pubblica
utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e'
dovuto  a  insolvibilita',  le  pene  pecuniarie  non   eseguite   si
convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e  nei
modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e  in  questo  caso  non  e'
applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. 
  5. Ai fini della conversione un giorno  di  permanenza  domiciliare
equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata  della  permanenza
non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. 
  6. Il condannato puo' sempre far cessare  la  pena  del  lavoro  di
pubblica utilita' o della  permanenza  domiciliare  pagando  la  pena
pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da
conversione espiata.». 
 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  274   (Disposizioni   sulla
          competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma
          dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468),
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 29 (Udienza di comparizione). - 1. Almeno sette
          giorni  prima  della  data   fissata   per   l'udienza   di
          comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel
          caso   previsto   dall'articolo   21,   depositano    nella
          cancelleria del giudice  di  pace  l'atto  di  citazione  a
          giudizio con le relative notifiche. 
                2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le
          parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni,  periti
          o  consulenti  tecnici  nonche'  delle   persone   indicate
          nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a
          pena di inammissibilita', almeno sette giorni  prima  della
          data fissata per l'udienza di comparizione,  depositare  in
          cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su
          cui deve vertere l'esame. 
                3. Nei casi in cui occorre rinnovare la  convocazione
          o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni,
          vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio. 
                4. Il giudice, quando  il  reato  e'  perseguibile  a
          querela, promuove la conciliazione tra  le  parti.  In  tal
          caso, qualora sia utile per favorire la  conciliazione,  il
          giudice  puo'  rinviare  l'udienza  per  un   periodo   non
          superiore a due mesi e, ove occorra, puo'  avvalersi  anche
          dell'attivita'  dei  Centri  per  la  giustizia  riparativa
          presenti sul territorio. In  ogni  caso,  le  dichiarazioni
          rese dalle parti nel corso dell'attivita' di  conciliazione
          non possono essere in alcun modo utilizzate ai  fini  della
          deliberazione. 
                5. In  caso  di  conciliazione  e'  redatto  processo
          verbale attestante la remissione di querela o  la  rinuncia
          al  ricorso  di  cui  all'articolo   21   e   la   relativa
          accettazione. La rinuncia al  ricorso  produce  gli  stessi
          effetti della remissione della querela. 
                6.  Prima  della  dichiarazione   di   apertura   del
          dibattimento  l'imputato   puo'   presentare   domanda   di
          oblazione. 
                7.   Dopo   la   dichiarazione   di   apertura    del
          dibattimento,  se   puo'   procedersi   immediatamente   al
          giudizio, il giudice ammette le prove richieste  escludendo
          quelle vietate  dalla  legge,  superflue  o  irrilevanti  e
          invita le parti  ad  indicare  gli  atti  da  inserire  nel
          fascicolo  per  il  dibattimento,   provvedendo   a   norma
          dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le  parti
          possono  concordare   l'acquisizione   al   fascicolo   del
          dibattimento di atti contenuti nel fascicolo  del  pubblico
          ministero, della documentazione relativa  all'attivita'  di
          investigazione  difensiva,  nonche'  della   documentazione
          allegata al ricorso di cui all'articolo 21. 
                8. Se occorre fissare altra udienza per il  giudizio,
          il giudice autorizza  ciascuna  parte  alla  citazione  dei
          propri  testimoni  o  consulenti  tecnici,  escludendo   le
          testimonianze vietate dalla legge e  quelle  manifestamente
          sovrabbondanti. La parte che  omette  la  citazione  decade
          dalla prova.".