Art. 72
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di
centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa
presenti sul territorio»;
b) dopo l'articolo 42, abrogato dall'articolo 299 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il
seguente:
«Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). - Le condanne
a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di
procedura penale.»;
c) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i reati
di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita
per insolvibilita' del condannato entro il termine di cui
all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine
di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di
pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo
54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica
utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando e' violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilita'
conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di
lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza
domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.
4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica
utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e'
dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite si
convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei
modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non e'
applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare
equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza
non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di
pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena
pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da
conversione espiata.».
Note all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 29 (Udienza di comparizione). - 1. Almeno sette
giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel
caso previsto dall'articolo 21, depositano nella
cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a
giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le
parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti
o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate
nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a
pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della
data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in
cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su
cui deve vertere l'esame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione
o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni,
vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a
querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal
caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il
giudice puo' rinviare l'udienza per un periodo non
superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche
dell'attivita' dei Centri per la giustizia riparativa
presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni
rese dalle parti nel corso dell'attivita' di conciliazione
non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della
deliberazione.
5. In caso di conciliazione e' redatto processo
verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia
al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa
accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi
effetti della remissione della querela.
6. Prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento l'imputato puo' presentare domanda di
oblazione.
7. Dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al
giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo
quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e
invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel
fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma
dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo del
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, della documentazione relativa all'attivita' di
investigazione difensiva, nonche' della documentazione
allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio,
il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei
propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente
sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade
dalla prova.".