Art. 73 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
                            1988, n. 448 
 
  1. L'articolo 30 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 448, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 30 (Pene sostitutive). - 1. Con la sentenza di condanna  il
giudice, quando ritiene di dover applicare  una  pena  detentiva  non
superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o  con
la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981,  n.
689; quando  ritiene  di  dover  applicare  una  pena  detentiva  non
superiore a tre anni, puo' sostituirla, se  vi  e'  il  consenso  del
minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il  lavoro  di
pubblica utilita' previsto dalla legge  24  novembre  1981,  n.  689;
quando ritiene di doverla determinare entro il  limite  di  un  anno,
puo' sostituirla, altresi',  con  la  pena  pecuniaria  della  specie
corrispondente, determinata ai sensi  dell'articolo  56-quater  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la  pena
detentiva e nello scegliere la pena  sostitutiva,  il  giudice  tiene
conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di  studio  del
minorenne  nonche'  delle  sue  condizioni   familiari,   sociali   e
ambientali. 
    2. Il pubblico ministero competente  per  l'esecuzione  trasmette
l'estratto  della  sentenza  al  magistrato  di  sorveglianza  per  i
minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il  magistrato
di sorveglianza convoca, entro tre  giorni  dalla  comunicazione,  il
minorenne, l'esercente la  responsabilita'  genitoriale,  l'eventuale
affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva  a  norma
delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative  del
minorenne. 
    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Capo  III  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ad  eccezione
dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di  esecuzione
penale    esterna    sono    esercitate    dai    servizi    minorili
dell'amministrazione della giustizia. 
    4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso
l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato  di  sorveglianza
per i minorenni trasmette gli  atti  al  magistrato  di  sorveglianza
ordinario per  la  prosecuzione  della  pena,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24  novembre  1981,
n. 689.».