Art. 74 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 
 
  1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, al comma 1  e  nella  rubrica  le  parole  «e
semidetenzione» sono soppresse; 
    b) all'articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni»  e'  sostituita
dalla seguente: «pene». 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  24  del
          decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  272  (Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,
          recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di
          imputati minorenni), come modificato dal presente decreto: 
                "Art.   11   (Organizzazione   degli   istituti    di
          semiliberta'). -  1.  Gli  istituti  di  semiliberta'  sono
          organizzati e gestiti in modo da assicurare  una  effettiva
          integrazione con la comunita' esterna. 
                2. Nelle attivita' scolastiche, di formazione  lavoro
          e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione  con
          i servizi degli enti locali, le risorse del territorio." 
                "Art.  24  (Esecuzione  di  provvedimenti  limitativi
          della liberta' personale). - 1.  Le  misure  cautelari,  le
          misure penali di comunita', le altre misure alternative, le
          pene  sostitutive,  le  pene  detentive  e  le  misure   di
          sicurezza si eseguono secondo le norme e con  le  modalita'
          previste per i minorenni anche nei confronti di coloro  che
          nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il  diciottesimo
          ma non il venticinquesimo anno  di  eta',  sempre  che  non
          ricorrano particolari ragioni  di  sicurezza  valutate  dal
          giudice competente, tenuto conto altresi'  delle  finalita'
          rieducative  ovvero  quando  le  predette   finalita'   non
          risultano in alcun modo perseguibili a causa della  mancata
          adesione  al  trattamento  in  atto.  L'esecuzione   rimane
          affidata al personale dei servizi minorili. 
                2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche
          quando  l'esecuzione  ha  inizio  dopo  il  compimento  del
          diciottesimo anno di eta'.".