Art. 74
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, al comma 1 e nella rubrica le parole «e
semidetenzione» sono soppresse;
b) all'articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni» e' sostituita
dalla seguente: «pene».
Note all'art. 74:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 24 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Organizzazione degli istituti di
semiliberta'). - 1. Gli istituti di semiliberta' sono
organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva
integrazione con la comunita' esterna.
2. Nelle attivita' scolastiche, di formazione lavoro
e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con
i servizi degli enti locali, le risorse del territorio."
"Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi
della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le
misure penali di comunita', le altre misure alternative, le
pene sostitutive, le pene detentive e le misure di
sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita'
previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che
nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo
ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che non
ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita'
rieducative ovvero quando le predette finalita' non
risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata
adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane
affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.".