Art. 75 
 
             Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67 
 
  1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «del presente capo»  sono  inserite
le seguenti: «e del decreto  legislativo  attuativo  della  legge  27
settembre   2021,   n.    134»    e    le    parole:    «Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole  «alla  prova»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche'  sullo
stato generale dell'esecuzione penale esterna»; 
    c) nella rubrica, le parole:  «Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita'». 
 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  28
          aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia  di  pene
          detentive  non  carcerarie  e  di   riforma   del   sistema
          sanzionatorio. Disposizioni in materia di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova  e  nei  confronti  degli
          irreperibili), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 7 (Disposizioni in materia di  pianta  organica
          degli  uffici  locali  di  esecuzione  penale  esterna  del
          Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  del
          Ministero della giustizia). - 1. Qualora, in relazione alle
          esigenze di attuazione del  presente  capo  e  del  decreto
          legislativo attuativo della legge  27  settembre  2021,  n.
          134, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico
          e professionale  della  pianta  organica  degli  uffici  di
          esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia
          minorile e di comunita' del Ministero della  giustizia,  il
          Ministro della  giustizia  riferisce  tempestivamente  alle
          competenti  Commissioni   parlamentari   in   merito   alle
          modalita' con cui si provvedera' al  predetto  adeguamento,
          previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da
          effettuare con apposito provvedimento legislativo. 
                2. Entro il 31 maggio di ciascun  anno,  il  Ministro
          della  giustizia  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in
          materia di messa alla prova e  di  pene  sostitutive  delle
          pene    detentive,    nonche'    sullo    stato    generale
          dell'esecuzione penale esterna.".