Art. 75
Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67
1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «del presente capo» sono inserite
le seguenti: «e del decreto legislativo attuativo della legge 27
settembre 2021, n. 134» e le parole: «Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 2, dopo le parole «alla prova» sono aggiunte le
seguenti: «e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo
stato generale dell'esecuzione penale esterna»;
c) nella rubrica, le parole: «Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'».
Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 28
aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di pianta organica
degli uffici locali di esecuzione penale esterna del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia). - 1. Qualora, in relazione alle
esigenze di attuazione del presente capo e del decreto
legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n.
134, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico
e professionale della pianta organica degli uffici di
esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, il
Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle
competenti Commissioni parlamentari in merito alle
modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento,
previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da
effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro
della giustizia riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in
materia di messa alla prova e di pene sostitutive delle
pene detentive, nonche' sullo stato generale
dell'esecuzione penale esterna.".