Art. 76
Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303)
1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto
20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;
b) all'articolo 215, dopo il primo comma, e' aggiunto il
seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;
c) dopo l'articolo 261-quater e' inserito il seguente:
«Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici
degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi
informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e'
certificato dal responsabile della transizione al digitale del
Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia
militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con
modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai
soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e'
certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.
Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo
comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario
dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in
relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della
transizione al digitale del Ministero della difesa.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere
dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi
informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento
analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto
disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice
di procedura penale.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel
caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del
primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio
giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la
tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di
inizio e della fine del malfunzionamento.
Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si
verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del
primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si
applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura
penale».
Note all'art. 76:
- Si riporta il testo degli articoli 174 e 215 del
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Approvazione dei
codici penali militari di pace e di guerra), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 174 (Rivolta). - Sono puniti con la reclusione
militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in
numero di quattro o piu':
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro
superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle,
intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti,
rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla
intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine,
fatta da un loro superiore.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la
rivolta e' della reclusione militare non inferiore a
quindici anni.
La condanna importa la rimozione.
Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale."
"Art. 215 (Peculato militare). - Il militare
incaricato di funzioni amministrative o di comando, che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso
di denaro o di altra cosa mobile, appartenente
all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo
distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la
reclusione da due a dieci anni
Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".