Art. 77 
 
            Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383 
 
  1. Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383,  all'articolo  3,  dopo  il
terzo comma, e' aggiunto il  seguente:  «Non  si  applica  l'articolo
131-bis del codice penale.». 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  9
          dicembre 1941,  n.  1383  (Militarizzazione  del  personale
          civile e salariato in servizio presso la Regia  guardia  di
          finanza e disposizioni penali per i militari  del  suddetto
          Corpo), come modificato dal presente decreto: 
                
                "Art. 3  (Militarizzazione  del  personale  civile  e
          salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza  e
          disposizioni penali per i militari del suddetto  Corpo).  -
          Il militare della Regia guardia di finanza che commette una
          violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto,  o
          collude con estranei per  frodare  la  finanza,  oppure  si
          appropria o comunque  distrae,  a  profitto  proprio  o  di
          altri, valori o generi di cui egli,  per  ragioni  del  suo
          ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o
          su  cui  eserciti  la  sorveglianza  soggiace   alle   pene
          stabilite dagli  articoli  215  e  219  del  Codice  penale
          militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle  leggi
          speciali. 
                La  cognizione  dei  suddetti  reati  appartiene   ai
          Tribunali militari. 
                Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non
          inferiore a tre anni si applica il  disposto  dell'articolo
          32-quinquies del codice penale. 
              Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".