Art. 77
Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383
1. Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all'articolo 3, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo
131-bis del codice penale.».
Note all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale
civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di
finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto
Corpo), come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Militarizzazione del personale civile e
salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e
disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo). -
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una
violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o
collude con estranei per frodare la finanza, oppure si
appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di
altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo
ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o
su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene
stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale
militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi
speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai
Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo
32-quinquies del codice penale.
Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".