Art. 78
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il
ricorso a programmi di giustizia riparativa.»;
b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase
dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei
condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base
volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e
l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione
al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonche'
della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della
mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o
del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;
c) all'articolo 47:
1. dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter.
L'affidamento in prova puo' altresi' essere concesso al condannato
alle pene sostitutive della semiliberta' sostitutiva o della
detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il
condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento
in prova appaia piu' idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque
la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il
tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma
1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»;
2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» e'
inserito il seguente periodo: «A tali fini e' valutato anche lo
svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale
esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni
economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le
parole «gia' riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena
sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non
eseguita».
Note all'art. 78:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). - Il
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari
bisogni della personalita' di ciascun soggetto,
incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che
possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e'
predisposta l'osservazione scientifica della personalita'
per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che
hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma
di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta
all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto
criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze
prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle
possibili azioni di riparazione.
Nei confronti dei condannati e degli internati e'
favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione
e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e
internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono
formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo
ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o
modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei
mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento
sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e
sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato
nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente
annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi
risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati
e degli internati alle attivita' di osservazione e di
trattamento."
"Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale).
- 1.Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, se il
soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio
di esecuzione penale esterna, se l'istanza e' proposta da
soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere che
il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni
di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.
3-ter. L'affidamento in prova puo' altresi' essere
concesso al condannato alle pene sostitutive della
semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare
sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il
condannato abbia serbato un comportamento tale per cui
l'affidamento in prova appaia piu' idoneo alla sua
rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del
pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di
sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma
1-ter, del codice di procedura penale, in quanto
compatibile.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra'
seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale,
alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto
che durante tutto o parte del periodo di affidamento in
prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato
si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del
suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di
assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei
casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione
di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la
prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione
delle pene accessorie perpetue. A tali fini e' valutato
anche lo svolgimento di un programma di giustizia
riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di
sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche e patrimoniali, puo' dichiarare
estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia'
riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata
convertita la pena pecuniaria non eseguita.
12-bis.All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gliarticoli 69, comma 8, e
69-bisnonche' l'articolo 54, comma 3.".