Art. 78 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il terzo comma e' inserito il  seguente:
«Nei confronti dei  condannati  e  degli  internati  e'  favorito  il
ricorso a programmi di giustizia riparativa.»; 
    b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
       «Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1.  In  qualsiasi  fase
dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo'  disporre  l'invio  dei
condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su  base
volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 
      2. La partecipazione al programma  di  giustizia  riparativa  e
l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini  dell'assegnazione
al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e  delle
misure alternative alla detenzione  previste  dal  capo  VI,  nonche'
della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della
mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o
del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»; 
    c) all'articolo 47: 
      1. dopo il  comma  3-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.
L'affidamento in prova puo' altresi' essere  concesso  al  condannato
alle  pene  sostitutive  della  semiliberta'  sostitutiva   o   della
detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge  24  novembre
1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il
condannato abbia serbato un comportamento tale per cui  l'affidamento
in prova appaia piu' idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque
la prevenzione  del  pericolo  di  commissione  di  altri  reati.  Il
tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo  678,  comma
1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»; 
      2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie  perpetue.»  e'
inserito il seguente periodo: «A  tali  fini  e'  valutato  anche  lo
svolgimento di un programma di  giustizia  riparativa  e  l'eventuale
esito  riparativo.»;  dopo  le  parole   «in   disagiate   condizioni
economiche» sono inserite le seguenti: «e  patrimoniali»  e  dopo  le
parole «gia' riscossa» sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  la  pena
sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena  pecuniaria  non
eseguita». 
 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  13  e  47  della
          legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'), come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). -  Il
          trattamento penitenziario deve  rispondere  ai  particolari
          bisogni   della   personalita'   di    ciascun    soggetto,
          incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze  che
          possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. 
                Nei confronti dei condannati  e  degli  internati  e'
          predisposta l'osservazione scientifica  della  personalita'
          per rilevare le carenze psicofisiche o le altre  cause  che
          hanno condotto al reato e per proporre un idoneo  programma
          di reinserimento. 
                Nell'ambito     dell'osservazione     e'      offerta
          all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto
          criminoso commesso, sulle motivazioni e  sulle  conseguenze
          prodotte, in particolare  per  la  vittima,  nonche'  sulle
          possibili azioni di riparazione. 
                Nei confronti dei condannati  e  degli  internati  e'
          favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa. 
                L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione
          e proseguita nel corso di essa. Per  ciascun  condannato  e
          internato, in base  ai  risultati  dell'osservazione,  sono
          formulate indicazioni in merito al trattamento  rieducativo
          ed e' compilato il relativo programma, che e'  integrato  o
          modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
          dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei
          mesi dall'inizio dall'esecuzione. 
                Le indicazioni generali e particolari del trattamento
          sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici  e
          sanitari, nella cartella personale che segue  l'interessato
          nei suoi trasferimenti e nella quale  sono  successivamente
          annotati gli sviluppi del trattamento praticato  e  i  suoi
          risultati. 
                Deve essere favorita la collaborazione dei condannati
          e degli internati  alle  attivita'  di  osservazione  e  di
          trattamento." 
                "Art. 47 (Affidamento in prova al servizio  sociale).
          - 1.Se la pena detentiva inflitta non supera tre  anni,  il
          condannato puo' essere affidato al servizio  sociale  fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare. 
                2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla  base  dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per  almeno  un  mese  in  istituto,  se  il
          soggetto e' recluso, e mediante  l'intervento  dell'ufficio
          di esecuzione penale esterna, se l'istanza e'  proposta  da
          soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere  che
          il provvedimento stesso, anche attraverso  le  prescrizioni
          di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
          assicuri la prevenzione  del  pericolo  che  egli  commetta
          altri reati. 
                3. L'affidamento in prova al  servizio  sociale  puo'
          essere  disposto  senza   procedere   all'osservazione   in
          istituto quando il  condannato,  dopo  la  commissione  del
          reato, ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio di cui al comma 2. 
                3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi',  essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2. 
                3-ter. L'affidamento in prova  puo'  altresi'  essere
          concesso  al  condannato  alle   pene   sostitutive   della
          semiliberta' sostitutiva  o  della  detenzione  domiciliare
          sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,
          dopo l'espiazione di almeno meta'  della  pena,  quando  il
          condannato abbia serbato  un  comportamento  tale  per  cui
          l'affidamento  in  prova  appaia  piu'  idoneo   alla   sua
          rieducazione  e  assicuri  comunque  la   prevenzione   del
          pericolo di commissione di altri  reati.  Il  tribunale  di
          sorveglianza procede  ai  sensi  dell'articolo  678,  comma
          1-ter,  del  codice  di   procedura   penale,   in   quanto
          compatibile. 
                4. L'istanza di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
                5. All'atto dell'affidamento e'  redatto  verbale  in
          cui sono dettate le prescrizioni  che  il  soggetto  dovra'
          seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale,
          alla dimora, alla liberta' di locomozione,  al  divieto  di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
                6. Con lo stesso provvedimento puo'  essere  disposto
          che durante tutto o parte del  periodo  di  affidamento  in
          prova il condannato non soggiorni in uno o piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
                7. Nel verbale deve anche stabilirsi  che  l'affidato
          si adoperi in quanto possibile in favore della vittima  del
          suo  reato  ed  adempia  puntualmente  agli   obblighi   di
          assistenza familiare. 
                8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
          essere  modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza.   Le
          deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,  nei
          casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna,  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          magistrato di sorveglianza e ne riferisce  nella  relazione
          di cui al comma 10. 
                9. Il servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita. 
                10. Il servizio sociale riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
                11.   L'affidamento   e'    revocato    qualora    il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appaia   incompatibile   con   la
          prosecuzione della prova. 
                12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale,  ad  eccezione
          delle pene accessorie perpetue. A  tali  fini  e'  valutato
          anche  lo  svolgimento  di  un   programma   di   giustizia
          riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale  di
          sorveglianza, qualora l'interessato si trovi  in  disagiate
          condizioni  economiche  e  patrimoniali,  puo'   dichiarare
          estinta anche la pena pecuniaria che  non  sia  stata  gia'
          riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale  sia  stata
          convertita la pena pecuniaria non eseguita. 
                12-bis.All'affidato in prova al servizio sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gliarticoli 69,  comma  8,  e
          69-bisnonche' l'articolo 54, comma 3.".