Art. 79
Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle
pene pecuniarie
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in
merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e
conversione delle pene pecuniarie.
2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del
raggiungimento degli obiettivi di effettivita' ed efficienza
perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle
sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche
sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione
condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilita' del
condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in
prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli
articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente
sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente
al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.
Note all'art. 79:
- Per l'articolo 47, comma 12, della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'articolo 78.
- Si riporta il testo degli articoli 172 e 173 del
codice penale:
"Art.172 (Estinzione delle pene della reclusione e
della multa per decorso del tempo). - La pena della
reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al
doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a
trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci
anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e'
inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e
dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del
tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e'
divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il
condannato si e' sottratto volontariamente all'esecuzione
gia' iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla
scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione,
il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal
giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e'
verificata.
Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per
l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le
pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di
recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo
99, o di delinquenti abituali, professionalio per tendenza;
ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per
l'estinzione della pena, riporta una condanna alla
reclusione per un delitto della stessa indole."
"Art.173 (Estinzione delle pene dell'arresto e
dell'ammenda per decorso del tempo). - Le pene dell'arresto
e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni.
Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei
casi preveduti dai capoversidell'articolo 99, ovvero di
delinquenti abituali, professionalio per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e'
inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e
dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del
termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso
dell'articolo precedente.".