Art. 79 
 
Relazione annuale al Parlamento  sullo  stato  dell'esecuzione  delle
                           pene pecuniarie 
 
  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della  giustizia
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una  relazione  in
merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e
conversione delle pene pecuniarie. 
  2.  Al  fine  di  un  compiuto  monitoraggio,   in   funzione   del
raggiungimento  degli  obiettivi  di   effettivita'   ed   efficienza
perseguiti dal presente decreto,  i  dati  statistici  relativi  alle
sentenze  e  ai  decreti  di  condanna  a  pena   pecuniaria,   anche
sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione,  alla  sospensione
condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilita'  del
condannato, alla estinzione per esito  positivo  dell'affidamento  in
prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e  alla  prescrizione  ai  sensi  degli
articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati  periodicamente
sul sito del Ministero della giustizia e sono  trasmessi  annualmente
al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 79: 
              - Per l'articolo 47, comma 12, della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'articolo 78. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  172  e  173  del
          codice penale: 
                "Art.172 (Estinzione delle pene  della  reclusione  e
          della multa  per  decorso  del  tempo).  -  La  pena  della
          reclusione si estingue col decorso  di  un  tempo  pari  al
          doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a
          trenta e non inferiore a dieci anni. 
                La pena della multa si estingue nel termine di  dieci
          anni. 
                Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e'
          inflitta la pena della multa, per l'estinzione  dell'una  e
          dell'altra pena si ha  riguardo  soltanto  al  decorso  del
          tempo stabilito per la reclusione. 
                Il termine decorre dal giorno in cui la  condanna  e'
          divenuta  irrevocabile,  ovvero  dal  giorno  in   cui   il
          condannato si e' sottratto  volontariamente  all'esecuzione
          gia' iniziata della pena. 
                Se  l'esecuzione  della  pena  e'  subordinata   alla
          scadenza di un termine o al verificarsi di una  condizione,
          il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal
          giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione  si  e'
          verificata. 
                Nel caso di concorso di reati, si  ha  riguardo,  per
          l'estinzione della pena, a ciascuno di essi,  anche  se  le
          pene sono state inflitte con la medesima sentenza. 
                L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di
          recidivi, nei casi preveduti  dai  capoversi  dell'articolo
          99, o di delinquenti abituali, professionalio per tendenza;
          ovvero se il condannato, durante il  tempo  necessario  per
          l'estinzione  della  pena,  riporta   una   condanna   alla
          reclusione per un delitto della stessa indole." 
                "Art.173  (Estinzione  delle  pene   dell'arresto   e
          dell'ammenda per decorso del tempo). - Le pene dell'arresto
          e dell'ammenda si estinguono nel termine  di  cinque  anni.
          Tale termine e' raddoppiato se si tratta di  recidivi,  nei
          casi preveduti dai  capoversidell'articolo  99,  ovvero  di
          delinquenti abituali, professionalio per tendenza. 
                Se,  congiuntamente  alla   pena   dell'arresto,   e'
          inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una  e
          dell'altra pena si ha  riguardo  soltanto  al  decorso  del
          termine stabilito per l'arresto. 
                Per  la  decorrenza  del  termine  si  applicano   le
          disposizioni  del  terzo,   quarto   e   quinto   capoverso
          dell'articolo precedente.".