Art. 91 
 
           Finalita' didattiche e articolazione dei corsi 
 
  1. I corsi per l'accesso alle qualifiche  di  medico  e  di  medico
veterinario,  della  durata  di  sei  mesi,  sono  finalizzati   alla
formazione necessaria per l'espletamento delle  attribuzioni  di  cui
agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000. 
  2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la
sciarpa azzurra, insegna del comando. 
 
          Note all'art. 91: 
              - Si riporta il testo degli articoli 44  e  45-bis  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78): 
                «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I
          medici  di  Polizia,   fermo   restando   quanto   disposto
          dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre  1978,
          n. 833, indipendentemente dal diploma  di  specializzazione
          di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: 
                  a)   provvedono   all'accertamento   dell'idoneita'
          psicofisica dei candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli della  Polizia  di  Stato  ed  alla  verifica,  anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio; 
                  b)  provvedono  all'assistenza   sanitaria   e   di
          medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; 
                  c)  in  relazione  alle  esigenze  di  servizio,  e
          limitatamente alle  proprie  attribuzioni,  possono  essere
          impiegati in operazioni di  polizia  ed  in  operazioni  di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; 
                  d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81 ed attivita' di vigilanza  nell'ambito  delle  strutture
          della Polizia di Stato e di quelle di cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 13 del medesimo decreto; 
                  e) svolgono attivita' di vigilanza  in  materia  di
          manipolazione, preparazione e distribuzione di  alimenti  e
          bevande nelle mense e  negli  spacci  dell'Amministrazione,
          ferme restando le  attribuzioni  riservate  in  materia  ad
          altri soggetti dalla legislazione vigente; 
                  f)   rilasciano   certificazioni    di    idoneita'
          psicofisica  anche  con  le   stesse   attribuzioni   degli
          ufficiali  medici  delle  Forze  armate   e   del   settore
          medico-legale  delle  aziende   sanitarie   locali,   ferme
          restando le attribuzioni  riservate  in  materia  ad  altri
          soggetti dalla legislazione vigente; 
                  f-bis)   ai   direttori   degli   Uffici   sanitari
          provinciali con qualifica di primo dirigente medico,  o  ai
          funzionari medici da  essi  incaricati,  spettano,  per  il
          personale della  Polizia  di  Stato  e  limitatamente  alle
          attribuzioni di cui all'articolo 1880  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le  infermerie
          presidiarie di cui al precedente articolo 199; 
                  g)   provvedono   all'accertamento   dell'idoneita'
          all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
          delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
          stesse modalita' previste dal decreto  del  Ministro  della
          salute 24 aprile 2013; 
                  h)  provvedono   all'istruttoria   delle   pratiche
          medico-legali del personale della Polizia di Stato e  fanno
          parte  delle  Commissioni  medico-legali   della   pubblica
          sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma  4,  lettera  a),
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
                  i)  partecipano,  con   voto   deliberativo,   alle
          commissioni di cui agli articoli  193  e  194  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'  vengono  prese
          in esame pratiche  relative  a  personale  appartenente  ai
          ruoli della Polizia di Stato; 
                  l)  provvedono,  anche   quali   componenti   delle
          Commissioni mediche ospedaliere della sanita'  e  militare,
          alle  valutazioni  collegiali  medico-legali  inerenti   il
          riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
          13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge  23
          febbraio 1999, n. 44, in materia  di  vittime  del  dovere,
          della  criminalita'  organizzata,  del  terrorismo,   delle
          richieste estorsive e dell'usura; 
                  m) partecipano al  collegio  medico-legale  di  cui
          all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66; 
                  n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
          enti e reparti della Polizia di Stato, attivita'  didattica
          nel settore di competenza; 
                  o) fanno parte delle commissioni mediche locali  di
          cui all'articolo  330  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  come  modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          68; 
                  p) svolgono accertamenti  e  attivita'  peritale  e
          medico-legale per conto dell'Amministrazione; 
                  q)  svolgono  le  funzioni  gia'  previste  per   i
          soppressi ruoli  dei  direttori  e  dei  dirigenti  tecnici
          medico legali. 
                2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
          dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza  puo'
          stipulare  convenzioni  con  enti  e  strutture   sanitarie
          pubbliche  e  private  e  con  singoli  professionisti   in
          possesso di particolari competenze. 
                3. L'attivita' dei medici della Polizia di  Stato  di
          cui  al  comma  1  puo'  essere  svolta  nei  riguardi  del
          personale  di  altri  enti  e  pubbliche   amministrazioni,
          tramite  stipula  di   accordi   e   convenzioni   con   il
          Dipartimento della pubblica sicurezza.». 
                «Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici  veterinari  di
          Polizia). - 1. I medici  veterinari  di  Polizia  hanno  le
          seguenti attribuzioni: 
                  a) garantiscono il funzionamento  delle  infermerie
          specializzate medico-veterinarie per i  cavalli  e  i  cani
          della Polizia di Stato; 
                  b)  provvedono  alla  tutela   della   salute   dei
          quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le  azioni  di
          zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle  malattie
          infettive; 
                  c) provvedono all'accertamento  dell'idoneita'  dei
          quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o  per
          l'individuazione  di  eventuali  difetti  e  vizi  che   ne
          determinano la riforma; 
                  d)    sono     responsabili     della     vigilanza
          igienico-sanitaria sugli  alimenti  ad  essi  destinati  in
          somministrazione; 
                  e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni  di
          collaudo   dei   generi   alimentari   e   di    consulenza
          tecnica-legale sulla determinazione delle cause di  perdita
          dei quadrupedi; 
                  f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed  al
          controllo degli alimenti di origine animale e  misti  nelle
          mense  e  nelle  strutture   di   ristorazione   collettiva
          dell'amministrazione; 
                  g) verificano la corretta gestione  degli  impianti
          di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi  destinati  al
          loro trasporto; 
                  h)  rilasciano  i  nulla  osta  necessari  per   le
          attivita' di cui al presente articolo; 
                  i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
          enti e reparti della Polizia di Stato, attivita'  didattica
          nel settore di competenza; 
                  l) possono  essere  impiegati,  in  relazione  alle
          esigenze  di  servizio,  e   limitatamente   alle   proprie
          attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni  di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici. 
                2. Per le modalita' di individuazione delle  funzioni
          dei  medici  principali  veterinari  e   delle   qualifiche
          superiori, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  45,
          rispettivamente, per i medici principali e per i  medici  a
          partire dai medici capo.».