Articolo 160. 
 
              Comunicazione delle specifiche tecniche. 
 
  1.   Su   richiesta   degli   operatori    economici    interessati
all'affidamento di un appalto, le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi,  o  le  specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli  appalti  oggetto  di
avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in
forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta. 
  2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da  quella
digitale  qualora  non  sia  possibile  offrire   accesso   gratuito,
illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara
oppure  per  tutelare  la  riservatezza  delle  informazioni  che  le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono. 
  3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai  quali
gli  operatori  economici   interessati   hanno   accesso   gratuito,
illimitato e diretto, in forma  digitale,  si  considera  sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti.