Articolo 162. 
 
       Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4,  lettera  a),  le  stazioni
appaltanti e gli enti  concedenti  possono  istituire  e  gestire  un
proprio sistema  di  qualificazione  degli  operatori  economici.  Il
sistema e' reso pubblico con un  avviso  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte II, Sezione H,  indicando  le  finalita'  e  le  modalita'  per
conoscere le disposizioni relative al funzionamento. 
  2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al comma 1,  gli
offerenti in  una  procedura  ristretta,  o  i  partecipanti  in  una
procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con
tale sistema. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti   concedenti   indicano
nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo  di  efficacia  del
sistema  di  qualificazione.  Per  gli  appalti  di  importo  pari  o
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  14,  essi   informano
l'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione   europea   secondo   le
modalita' di cui all'articolo 84 di  qualsiasi  cambiamento  di  tale
periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di efficacia e' modificato  senza  porre  fine  al
sistema,  il  modello  utilizzato   inizialmente   per   gli   avvisi
sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; 
  b) se e' posto termine al sistema, un avviso di  aggiudicazione  di
cui all'articolo 163.