Articolo 164. 
 
  Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. 
 
  1. I bandi e  gli  avvisi  di  cui  agli  articoli  da  161  a  163
contengono le informazioni indicate  nell'allegato  II.6,  Parte  II,
Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari,
compresi modelli di formulari  per  le  rettifiche,  stabiliti  dalla
Commissione. Tali bandi e avvisi  sono  trasmessi  all'Ufficio  delle
pubblicazioni dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  84,  in
conformita' all'allegato II.7. 
  2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in  una  delle
lingue  ufficiali  dell'Unione   europea,   scelta   dalle   stazioni
appaltanti o dagli enti concedenti, e il  testo  e'  l'unico  facente
fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani  scelgono
la lingua italiana, fatte salve  le  norme  vigenti  nella  Provincia
autonoma di Bolzano in materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli
elementi  importanti  di  ciascun  bando,  indicati  dalle   stazioni
appaltanti o dagli enti  concedenti  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle  altre  lingue
ufficiali. 
  3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi  di
cui  all'articolo  161,  degli  avvisi  di  indizione  di  gara   che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui  all'articolo
32,  nonche'  degli  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione  usati  come  mezzo  di  indizione  di  gara  di   cui
all'articolo  155,  comma  3,  lettera  b),   continuino   a   essere
pubblicati: 
  a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o  fino
al ricevimento di un avviso di  aggiudicazione  di  cui  all'articolo
163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione
di gara non sara' aggiudicato nessun  altro  appalto;  tuttavia,  nel
caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di  cui
all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso periodico indicativo di
cui  all'articolo  127,  comma  1,  lettera  b),  continua  a  essere
pubblicato fino alla  scadenza  del  periodo  di  validita'  indicato
inizialmente o fino alla ricezione di  un  avviso  di  aggiudicazione
come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati
ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; 
  b) nel caso di avvisi di indizione  di  gara  che  istituiscono  un
sistema dinamico di acquisizione, per il  periodo  di  validita'  del
sistema dinamico di acquisizione; 
  c)  nel  caso  di  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione, per il periodo di validita'. 
  4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per
la pubblicazione avvisi relativi ad appalti  pubblici  che  non  sono
soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione  che  essi  siano
trasmessi secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1. 
  5. Per la pubblicazione a livello nazionale si  applica  l'articolo
85.