(Accordo - Art. 148)
                            ARTICOLO 148 
 
                         Modelli di utilita' 
 
                  A. - Requisiti per la protezione 
 
1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono  accordare
una protezione a qualsiasi prodotto o  processo  in  qualsiasi  campo
della tecnologia, purche' essi presentino un  carattere  di  novita',
comportino   un'attivita'   inventiva   e   siano   atti   ad   avere
un'applicazione industriale. 
2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono  escludere
dalla protezione tutti quei prodotti e processi il  cui  sfruttamento
commerciale nel loro territorio deve essere impedito  per  motivi  di
ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche'  per  proteggere  la
vita o la salute dell'uomo,  degli  animali  o  dei  vegetali  o  per
evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia  dettata
unicamente dal fatto  che  lo  sfruttamento  e'  vietato  dalla  loro
legislazione. 
3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari  possono  altresi'
escludere dalla protezione: 
a) i  metodi  diagnostici,  terapeutici  e  chirurgici  per  la  cura
dell'uomo o degli animali; 
b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi,  e  i  processi
essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali,  tranne
i processi non biologici e microbiologici, e  cio'  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 150. 
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano  impregiudicata  la
legislazione vigente nella parte  CE  o  negli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari. 
 
                    B. - Durata della protezione 
 
La durata della protezione accordata non e' inferiore a  cinque  anni
ne' superiore a dieci anni a decorrere dalla data di  deposito  della
domanda  o,  qualora  si  rivendichi  la  priorita',  dalla  data  di
priorita' della domanda. 
 
                    C. - Rapporto con i brevetti 
 
1. Ai modelli di utilita' si applicano, mutatis  mutandis,  tutte  le
altre condizioni e i margini di flessibilita' previsti per i brevetti
dalla  sezione  5   dell'accordo   TRIPS,   in   particolare   quelli
eventualmente necessari a garantire la salute pubblica. 
2. La domanda di rilascio di un brevetto puo' essere  trasformata  in
domanda di protezione giuridica di un modello di utilita', purche' la
domanda di trasformazione  sia  presentata  prima  del  rilascio  del
brevetto.