ARTICOLO 148 Modelli di utilita' A. - Requisiti per la protezione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono accordare una protezione a qualsiasi prodotto o processo in qualsiasi campo della tecnologia, purche' essi presentino un carattere di novita', comportino un'attivita' inventiva e siano atti ad avere un'applicazione industriale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono escludere dalla protezione tutti quei prodotti e processi il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche' per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento e' vietato dalla loro legislazione. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono altresi' escludere dalla protezione: a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici, e cio' nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 150. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la legislazione vigente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. B. - Durata della protezione La durata della protezione accordata non e' inferiore a cinque anni ne' superiore a dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorita', dalla data di priorita' della domanda. C. - Rapporto con i brevetti 1. Ai modelli di utilita' si applicano, mutatis mutandis, tutte le altre condizioni e i margini di flessibilita' previsti per i brevetti dalla sezione 5 dell'accordo TRIPS, in particolare quelli eventualmente necessari a garantire la salute pubblica. 2. La domanda di rilascio di un brevetto puo' essere trasformata in domanda di protezione giuridica di un modello di utilita', purche' la domanda di trasformazione sia presentata prima del rilascio del brevetto.