(Tariffa-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Per ogni annotazione al  margine  di  un  originale,  domandata  ed
ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati,  e'  dovuto  al
notaro l'onorario di una lira. 
 
  Non e' dovuto alcun diritto per le annotazioni  che  il  notaro  e'
tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.