(Trattato-art. 151)
 
                              Art. 151 
 
 
  Il Governo austriaco  fornira'  alle  Commissioni  interalleate  di
controllo le informazioni o i documenti che esse stimeranno necessari
per  l'adempimento  del  loro  compito,  e  tutti  i  mezzi,  sia  di
personale, sia di materiali, di cui esse potranno  aver  bisogno  per
assicurare la completa esecuzione delle clausole militari,  navali  o
aeronautiche. 
 
  Il Governo austriaco designera' un suo  rappresentante  qualificato
presso ciascuna Commissione interalleata di controllo,  per  ricevere
le comunicazioni che questa dovesse dirigere al Governo austriaco,  e
per fornirle  o  procurarle  tutte  le  informazioni  e  i  documenti
richiesti.