Art. 151 Il Governo austriaco fornira' alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni o i documenti che esse stimeranno necessari per l'adempimento del loro compito, e tutti i mezzi, sia di personale, sia di materiali, di cui esse potranno aver bisogno per assicurare la completa esecuzione delle clausole militari, navali o aeronautiche. Il Governo austriaco designera' un suo rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, per ricevere le comunicazioni che questa dovesse dirigere al Governo austriaco, e per fornirle o procurarle tutte le informazioni e i documenti richiesti.