(Trattato-art. 154)
 
                              Art. 154 
 
 
  La Commissione navale interalleata di controllo avra'  specialmente
il compito di recarsi sui cantieri di costruzione e di sorvegliare la
demolizione delle navi in cantiere, di  ricevere  la  consegna  delle
armi, munizioni o materiale navale da  guerra  e  di  sorvegliare  le
distruzioni o demolizioni prescritte. 
 
  Il  Governo  austriaco  dovra'  fornire  alla  Commissione   navale
interalleata di controllo tutte le informazioni  e  i  documenti  che
essa stimera' necessari per  assicurarsi  della  completa  esecuzione
delle clausole navali, particolarmente i piani delle navi da  guerra,
la composizione del loro armamento, le caratteristiche  e  i  modelli
dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi,  apparecchi
di telegrafia senza fili e in generale di tutto cio' che concerne  il
materiale  navale  da  guerra,  e  tutti  i  documenti   legislativi,
amministrativi e regolamentari.