Art. 155 La Commissione aeronautica interelleata di controllo avra' in specie il compito di redigere l'inventario del materiale aeronautico che e' attualmente nelle mani del Governo austriaco, di ispezionare le fabbriche d'aeroplani, di dirigibili e di motori di aeronavi, le fabbriche di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli aerodromi, hangars, campi di atterramento, parchi e depositi che si trovano sul territorio austriaco, di far eseguire, se sara' il caso, il prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna. Il Governo austriaco fornira' alla Commissione aeronautica interalleata di controllo tutte le informazioni e documenti legislativi, amministrativi o d'altro genere che essa stimera' necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole aeronautiche, e particolarmente un elenco numerico del personale appartenente a tutti i servizi aeronautici austriaci, del materiale esigente, in fabbricazione o ordinate, e un elenco completo di tutti gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del luogo dove si trovano e di tutti gli hangars e campi di atterramento.