(Trattato-art. 155)
 
                              Art. 155 
 
 
  La Commissione  aeronautica  interelleata  di  controllo  avra'  in
specie il compito di redigere l'inventario del materiale  aeronautico
che e' attualmente nelle mani del Governo austriaco,  di  ispezionare
le fabbriche d'aeroplani, di dirigibili e di motori di  aeronavi,  le
fabbriche  di  armi,  munizioni  ed  esplosivi  che  possono   essere
adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli  aerodromi,  hangars,
campi  di  atterramento,  parchi  e  depositi  che  si  trovano   sul
territorio  austriaco,  di  far  eseguire,  se  sara'  il  caso,   il
prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna. 
 
  Il  Governo  austriaco  fornira'   alla   Commissione   aeronautica
interalleata  di  controllo  tutte  le   informazioni   e   documenti
legislativi,  amministrativi  o  d'altro  genere  che  essa  stimera'
necessari  per  assicurare  la  completa  esecuzione  delle  clausole
aeronautiche, e particolarmente  un  elenco  numerico  del  personale
appartenente a tutti i servizi aeronautici austriaci,  del  materiale
esigente, in fabbricazione o ordinate, e un elenco completo di  tutti
gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del  luogo  dove  si
trovano e di tutti gli hangars e campi di atterramento.