Art. 204. La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale e' pure tenuto a rendere conto alla Corte dei conti. Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni di tesoreria ai sensi dell'art. 515 e col contabile del portafoglio.