(Regolamento-art. 209)
 
                              Art. 209. 
 
 
  Nella cassa di riserva si  tiene  racchiuso  il  relativo  registro
d'entrata e d'uscita. 
 
  Un esemplare di tale registro e' tenuto da ciascuno dei  funzionari
che custodiscono una delle chiavi della cassa. 
 
  Ogni  introduzione  od  estrazione   di   valori   deve   eseguirsi
coll'intervento di chi tiene le chiavi  della  cassa,  allibrarsi  in
tutti gli esemplari del registro specificatamente per ogni specie  di
valute, effetti e valori e convalidarsi con la  sottoscrizione  degli
intervenuti.