(Regolamento-art. 216)
 
                              Art. 216. 
 
 
  Le verifiche delle casse delle sezioni  di  tesoreria  che  vengano
ordinate dalla direzione generale del  tesoro,  sono  eseguite  dagli
ispettori del tesoro o da altri funzionari incaricati  dal  direttore
generale del tesoro in concorso del direttore dello stabilimento, del
capo della sezione di  tesoreria  e  del  capo  della  delegazione  e
limitate ai valori di pertinenza della cassa depositi e  prestiti  ed
agli altri effetti pubblici o valori,  in  deposito  provvisorio,  da
restituirsi nell'identica specie.