(Regolamento-art. 218)
 
                              Art. 218. 
 
 
  Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da
agenti,  da  magazzinieri,  da  enti  collettivi  come  consigli   di
amministrazione, comitati e simili, ed in generale  da  chiunque  sia
consegnatario di danaro, valori o materie  appartenenti  allo  Stato,
sono   verificati   da   appositi   funzionari    delle    competenti
amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari,  giusta
i regolamenti speciali pei diversi servizi. 
 
  Di   ogni   verificazione   dev'essere   fatto   processo   verbale
sottoscritto dagli intervenuti. 
 
  Ove non sia diversamente disposto dai  regolamenti  speciali  delle
singole amministrazioni, per il servizio delle casse sopraindicate si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.