Art. 269 (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore) Durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, il giudice istruttore o il pretore nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente anche di ufficio la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questi indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato. Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' fra gli obblighi indicati nell'articolo 282. In ogni caso il giudice provvede con ordinanza contro la quale il pubblico ministero puo' proporre appello. Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.