(Codice di procedura penale-art. 269)
 
                              Art. 269 
 
    (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore) 
 
  Durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, il giudice istruttore
o il pretore nei procedimenti per  reati  di  sua  competenza  ordina
immediatamente  anche  di  ufficio  la  scarcerazione  dell'imputato,
quando vengono a mancare  a  carico  di  questi  indizi  sufficienti,
ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura. 
 
  La scarcerazione puo'  essere  chiesta  dal  pubblico  ministero  o
dall'imputato. 
 
  Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi,
ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno
o piu' fra gli obblighi indicati nell'articolo 282. 
 
  In ogni caso il giudice provvede con ordinanza contro la  quale  il
pubblico ministero puo' proporre appello. Se  l'ordinanza  e'  emessa
dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore;  negli  altri
casi, la sezione istruttoria.