(Codice di procedura penale-art. 270)
 
                              Art. 270 
 
           (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero) 
 
  Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico  ministero,  anche
la scarcerazione deve essere  immediatamente  ordinata  dal  pubblico
ministero, se ricorrono le condizioni  prevedute  dalla  prima  parte
dell'articolo  precedente.  Si  applica  pure  in  questo   caso   la
disposizione del secondo capoverso del medesimo articolo.