Art. 271 (Decorrenza della custodia preventiva) La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne arrestato in seguito a mandato o ad ordine dell'Autorita' giudiziaria ovvero in conseguenza di uno degli atti menzionati negli articoli 235, 236 e 238. Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura. Tuttavia, nel caso di condanna dell'imputato per un reato precedente, la notificazione del mandato o dell'ordine di cattura non puo' produrre l'effetto indicato nell'articolo 137 del codice penale, se non dal giorno in cui e' stata scontata la pena per quel reato.