(Codice di procedura penale-art. 271)
 
                              Art. 271 
 
               (Decorrenza della custodia preventiva) 
 
  La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto  dal
giorno in cui l'imputato venne arrestato in seguito a  mandato  o  ad
ordine dell'Autorita' giudiziaria ovvero in conseguenza di uno  degli
atti menzionati negli articoli 235, 236 e 238. 
 
  Se  l'imputato  e'  detenuto  per  un  altro  reato,  la   predetta
decorrenza rispetto  al  nuovo  reato  si  inizia  dal  giorno  della
notificazione del mandato o dell'ordine  di  cattura.  Tuttavia,  nel
caso  di  condanna  dell'imputato  per  un   reato   precedente,   la
notificazione del mandato o dell'ordine di cattura non puo'  produrre
l'effetto indicato nell'articolo 137 del codice penale,  se  non  dal
giorno in cui e' stata scontata la pena per quel reato.