Art. 272 (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva) Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali l'istruzione non e' stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, da' gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso per accertare la responsabilita' del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento dell'istruzione. Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perche' proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo. Il procuratore generale esamina se vi e' responsabilita' per il ritardo. Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni, il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re enunciando i motivi per i quali non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio. Il procuratore del Re, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, da' gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso per accertare la responsabilita' del ritardo; vigila in seguito sul proseguimento dell'istruzione, informandone il procuratore generale. Quando ricorrono le condizioni prevedute dal capoverso dell'articolo 298, il procuratore generale provvede a' termini dell'articolo medesimo.