(Codice di procedura penale-art. 272)
 
                              Art. 272 
 
   (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva) 
 
  Quando nell'istruzione formale la durata della custodia  preventiva
per il reato per cui si procede ha oltrepassato i  quattro  mesi,  il
giudice istruttore deve fare immediatamente  rapporto  al  presidente
del tribunale dei motivi per i quali l'istruzione non e' stata ancora
chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo  ritiene  necessario,
da' gli opportuni provvedimenti  per  accelerare  il  procedimento  e
qualora ne sia il caso per accertare la responsabilita' del  ritardo.
Il consigliere delegato della  sezione  istruttoria  fa  rapporto  al
presidente  della  sezione  il  quale  provvede  in  egual  modo.  Il
presidente  che  ha  dato  i  predetti   provvedimenti   vigila   sul
proseguimento dell'istruzione. 
 
  Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva
per il reato per cui si procede ha oltrepassato  i  quaranta  giorni,
senza che il pubblico ministero  abbia  fatto  la  richiesta  per  il
decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento,
il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti  al  giudice
istruttore   perche'   proceda   all'istruzione   formale   e    deve
immediatamente fare rapporto al procuratore  generale,  enunciando  i
motivi che determinarono il ritardo. Il procuratore generale  esamina
se vi e' responsabilita' per il ritardo. 
 
  Quando nei procedimenti di competenza del pretore la  durata  della
custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i
trenta giorni,  il  pretore  deve  fare  immediatamente  rapporto  al
procuratore del Re enunciando i motivi  per  i  quali  non  e'  stato
emesso il decreto di citazione a giudizio.  Il  procuratore  del  Re,
esaminati gli atti  se  lo  ritiene  necessario,  da'  gli  opportuni
provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso
per accertare la responsabilita' del ritardo; vigila in  seguito  sul
proseguimento dell'istruzione, informandone il procuratore generale. 
 
  Quando   ricorrono   le   condizioni   prevedute   dal    capoverso
dell'articolo  298,  il  procuratore  generale  provvede  a'  termini
dell'articolo medesimo.