Art. 273 (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio) Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del collegio che deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi preveduti dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.