(Codice di procedura penale-art. 273)
 
                              Art. 273 
 
           (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio) 
 
  Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura  deve  essere
emesso, successivamente alla sentenza  di  rinvio  o  al  decreto  di
citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del  collegio  che
deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi  preveduti
dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato  o  sia  per  darsi
alla fuga.