Art. 274 (Spese della custodia preventiva) Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia preventiva, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere. Se la custodia preventiva supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.