(Codice di procedura penale-art. 274)
 
                              Art. 274 
 
                  (Spese della custodia preventiva) 
 
  Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il  reato  per
il quale subi' la custodia preventiva, sono poste  a  suo  carico  le
spese per il mantenimento in carcere. 
 
  Se la custodia preventiva supera in durata la pena  inflitta,  sono
detratte le spese relative alla maggior durata. 
 
  All'esazione si provvede secondo le norme stabilite  per  le  spese
conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.